Sentenza n. 224/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato il 13 giugno 2025 e depositato il 27 giugno 2025: 1) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 29 maggio2025, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla proposta n. -OMISSIS-, formulata dalla società controinteressata, di localizzazione e realizzazione in località -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, di un deposito definitivo di rifiuti atto a garantire l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale di Latina, nell’ambito del procedimento per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all’art. 27-bis, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 2) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 23 maggio 2025, recante pronuncia favorevole di valutazione di impatto ambientale sul progetto di cui al precedente punto 1); 3) dei verbali della conferenza di servizi del 23 gennaio 2024, 26 novembre 2024, 11 marzo 2025 e 14 aprile 2025; 4) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 18 gennaio 2024; 5) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024; 6) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n.-OMISSIS-U del 22 gennaio 2024; 7) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024; 8) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 16 dicembre 2024; 9) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 14 gennaio 2025; 10) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 31 gennaio 2025; 11) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 31 gennaio 2025; 12) delle presupposte note della Provincia di Latina prot. nn.-OMISSIS-del 25 novembre 2024, -OMISSIS- del 7 marzo 2025 e-OMISSIS- dell’11 aprile 2025; 13) della presupposta nota regionale prot. n.-OMISSIS-dell’11 marzo 2025; 14) delle presupposte note regionali prot. n. -OMISSIS-dell’11 marzo 2025 e prot. n.-OMISSIS- del 4 marzo 2025; 15) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 12 maggio 2023; 16) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 14 aprile 2025; 17) ove occorra, della delibera della Giunta regionale del Lazio n.-OMISSIS- del 18 ottobre 2022; 18) ove occorra e in parte qua, del piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-; 19) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenti; - per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 15 luglio 2025; 20) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- 23 giugno 2025, pubblicata sul BUR n. -OMISSIS-, suppl. n. 1, dell’8 luglio 2025, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto di cui al precedente punto 1); - per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 6 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 11, della citata determinazione dirigenziale del 23 giugno 2025, sotto altri profili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione integrata ambientale, pronuncia di VIA, verbali della conferenza di servizi e provvedimento autorizzatorio unico regionale relativi alla localizzazione e realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel territorio della Provincia di Latina
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la VIA, l’AIA, il PAUR e gli atti della conferenza di servizi relativi a una discarica per rifiuti non pericolosi, deducendo: difetto di motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico e sul superamento dei dissensi del Comune e della ASL; indebita frammentazione della sequenza procedimentale; mancata conclusione di procedimenti di bonifica e omessa caratterizzazione del sito, anche con riguardo alle acque sotterranee; possibile contaminazione dell’area e mancata valutazione del piano economico-finanziario; incompatibilità del progetto con il piano regionale dei rifiuti per la presenza di fattori escludenti; omessa VAS e mancata validazione provinciale; mancato superamento del parere negativo della Soprintendenza; criticità della viabilità di accesso; mancata considerazione del parere della ASL; carenze dello studio di impatto ambientale, delle alternative progettuali, del monitoraggio e della valutazione della biodiversità e della zona SIR_044; omessa valutazione degli effetti sull’apicoltura; impossibilità di approvare la variante urbanistica in presenza dell’opposizione comunale. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato il PAUR per illegittimità derivata. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha dedotto ulteriori vizi relativi alla mancata previa individuazione del sito come idoneo, alla pianificazione regionale e provinciale, alla VAS, all’incompetenza regionale e dirigenziale, all’affidamento diretto del servizio pubblico senza gara, alla mancata verifica dei requisiti e del valore dell’affidamento, ai pareri sismici e del genio civile, alla viabilità e al rispetto del parere della Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato tardivo e quindi inutilizzabile il deposito documentale effettuato dalla ricorrente il 4 febbraio 2026. Ha poi respinto il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto legittima la decisione della conferenza di servizi, fondata sulle posizioni prevalenti, rilevando che il procedimento era stato ampio e partecipato e che le criticità espresse dagli enti erano state considerate mediante prescrizioni. La motivazione poteva essere ricostruita dal verbale conclusivo e dagli atti richiamati per relationem; la successiva redazione separata di VIA, AIA e PAUR non era vietata e costituiva formalizzazione della decisione già assunta. È stata esclusa la sovrapposizione tra il sito progettato e le aree interessate da precedenti discariche o procedimenti di bonifica; non risultava quindi applicabile l’art. 242, comma 13-ter, d.lgs. n. 152/2006. Non era necessaria una caratterizzazione ambientale delle acque sotterranee in assenza di contaminazione accertata nell’area di intervento, mentre le prescrizioni autorizzative disciplinavano la gestione delle acque e il relativo monitoraggio. Il rischio di contaminazione prospettato dalla ricorrente era meramente ipotetico e non dimostrava l’irragionevolezza delle valutazioni tecniche; il piano economico-finanziario risultava comunque presentato. I fattori indicati nel PRGR, relativi a funzioni sensibili, centri abitati e case sparse, erano fattori di attenzione progettuale e non fattori escludenti, ed erano stati fronteggiati con prescrizioni. La VAS riguardava piani e programmi, non l’autorizzazione di uno specifico impianto; la Provincia aveva espresso una posizione conclusiva favorevole e il progetto era coerente con il PRGR, anche in ragione dell’assenza di discariche operative nell’ATO di Latina. Il parere negativo della Soprintendenza non era assistito da un vincolo efficace né era seguito dall’opposizione ministeriale al Presidente del Consiglio; le prescrizioni della VIA ne avevano comunque recepito le indicazioni. Il vincolo paesaggistico sopravvenuto nel luglio 2025 non incideva sulla legittimità degli atti già adottati. Le criticità della viabilità erano state considerate mediante prescrizioni e non erano state dimostrate manifeste illogicità o irragionevolezza. Il parere della ASL era stato interpretato come favorevole condizionato, in quanto contenente indicazioni operative, poi recepite negli atti autorizzativi. Le contestazioni allo studio di impatto ambientale erano generiche e miravano a sostituire valutazioni opinabili della ricorrente a quelle tecnico-discrezionali dell’amministrazione; la zona SIR_044 non era ancora formalmente istituita e non costituiva vincolo ambientale ostativo. È stata inoltre rilevata l’inammissibilità, almeno sotto il profilo della legittimazione, della censura relativa agli apiari altrui. L’approvazione del progetto di gestione rifiuti sostituiva i pareri e le autorizzazioni degli enti territoriali e poteva costituire variante urbanistica. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato radicalmente inammissibile: introduceva censure conoscibili già al momento del ricorso o dei primi motivi aggiunti e non era giustificato da nuovi atti o da circostanze sopravvenute non conoscibili con ordinaria diligenza, in violazione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità, novità e delicatezza delle questioni.
Norme richiamate
art. 14-ter l. 241/1990
La conferenza di servizi decide sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti; la prevalenza non è un mero criterio quantitativo, ma il risultato della ponderazione congiunta degli interessi coinvolti.
art. 14-quinquies l. 241/1990
Il dissenso della Soprintendenza non ha impedito la decisione finale, non essendo stata proposta opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri nei termini e nelle forme previste.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è rispettato quando, anche attraverso gli atti del procedimento richiamati per relationem, sia ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il procedimento autorizzatorio unico regionale consente la valutazione coordinata del progetto attraverso la conferenza di servizi e gli atti autorizzativi conseguenti.
art. 242, comma 13-ter, d.lgs. 152/2006
La disposizione relativa al piano di indagine presuppone una procedura di bonifica riguardante il sito interessato e non si applica quando l’area di progetto non è direttamente contaminata né sovrapposta ai siti da bonificare.
art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori
L’approvazione del progetto di impianto di smaltimento rifiuti sostituisce gli atti di assenso degli enti territoriali e può produrre l’effetto di variante urbanistica.
art. 73 c.p.a.
Il deposito documentale effettuato oltre i termini processuali non può essere utilizzato ai fini della decisione.
art. 136 d.lgs. 42/2004
La dichiarazione di notevole interesse pubblico sopravvenuta dopo l’adozione delle autorizzazioni non incide, secondo la decisione, sulla legittimità degli atti anteriormente adottati.
art. 14, comma 3, l. 241/1990
Il rappresentante dell’amministrazione in conferenza esprime in modo definitivo, univoco e vincolante la posizione dell’ente; il contenuto del parere va interpretato secondo il suo tenore letterale e complessivo.
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente; la sentenza richiama il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione e i limiti oggettivi dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- La valutazione di impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, ma una valutazione amministrativa complessa, connotata da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa e diretta al bilanciamento degli interessi ambientali, territoriali, economici e sociali; il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
- Nella conferenza di servizi decisoria, il criterio delle posizioni prevalenti impone una ponderazione complessiva e contestuale degli interessi rappresentati, non una semplice prevalenza numerica dei pareri favorevoli; la motivazione può risultare dal verbale conclusivo integrato dagli atti istruttori e dai pareri richiamati per relationem.
- La presenza di fattori di attenzione progettuale previsti da uno strumento di pianificazione dei rifiuti non impedisce di per sé la localizzazione dell’impianto: tali fattori impongono ulteriori approfondimenti e misure di mitigazione, mentre soltanto i fattori escludenti hanno efficacia direttamente preclusiva.
- La caratterizzazione ambientale presuppone l’accertata contaminazione dell’area; in assenza di una fonte di contaminazione situata nel perimetro progettuale, non sussiste automaticamente l’obbligo di caratterizzare le matrici ambientali, purché l’amministrazione abbia comunque valutato i rischi pertinenti e imposto prescrizioni di monitoraggio adeguate.
- I motivi aggiunti sono inammissibili quando introducono censure conoscibili, con l’ordinaria diligenza, già al momento del ricorso originario o dei precedenti motivi aggiunti e non sono giustificati da nuovi atti o da circostanze sopravvenute; il loro utilizzo non può eludere il termine decadenziale né il principio di consumazione dei mezzi di impugnazione.
- L’approvazione regionale di un progetto di impianto di gestione dei rifiuti può sostituire gli atti di assenso degli enti territoriali e costituire variante urbanistica, sicché il dissenso del Comune non è di per sé ostativo quando sia stato esaminato nella conferenza e superato secondo il modulo decisorio previsto dalla legge.
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