Sentenza n. 275/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.195 del 18 aprile 2024, con cui il Comune di Casalbordino disponeva tra l’altro l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ex art.31, comma 3 del D.P.R. n.380 del 2001, della struttura prefabbricata di mq.80,50, insistente sulla piazzola contraddistinta col n.19, in catasto al foglio 4, particella 4087, realizzata senza titolo edilizio e in area soggetta a vincolo, intestata al Sig. -OMISSIS-, nonché dell’area di sedime, per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n.69 del 6 dicembre 2021, rivolta in solido anche a Tanytur sc e al proprietario del terreno, Sig.-OMISSIS-, dall’altra irrogava, parimenti al Sig. -OMISSIS-, per la medesima ragione, la sanzione pecuniaria di €20.000,00, ex art.31, comma 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della struttura prefabbricata e dell'area di sedime, nonché irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto comunale n. 195 del 18 aprile 2024, limitatamente all'acquisizione della struttura e all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto la violazione della disposizione sanzionatoria, del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria. Ha sostenuto di avere avuto la disponibilità della piazzola soltanto fino al settembre 2021, di avere comunque rimosso la struttura nel luglio 2023 e di non essere proprietario né autore dell'abuso, avendo acquistato soltanto un kit bungalow successivamente installato da altri. Ha inoltre contestato l'importo della sanzione, ritenendolo sproporzionato e chiedendone, in subordine, la riduzione al minimo edittale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle censure rivolte contro l'ordinanza di demolizione, non impugnata, e ha sostenuto nel merito la legittimità della sanzione. All'udienza il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'atto acquisitivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'impugnazione dell'atto acquisitivo. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, rilevando che il ricorso conteneva autonome censure contro la sanzione pecuniaria. Nel merito ha accolto la domanda di annullamento della sanzione. Il bungalow, stabilmente infisso al suolo e collegato alle reti elettrica, idrica e fognaria, è stato qualificato come bene immobile incorporato al terreno per accessione. Il ricorrente, quale mero utilizzatore temporaneo e titolare di un rapporto personale di godimento della piazzola e della struttura, non era proprietario, autore dell'abuso né titolare di un potere giuridico autonomo di demolizione. Il Comune avrebbe dovuto accertare la posizione giuridica dei diversi soggetti coinvolti, la proprietà del manufatto e il potere effettivo di ciascuno di ottemperare all'ordine demolitorio, invece di applicare indistintamente la sanzione, peraltro nella misura massima. L'amministrazione non aveva quindi dimostrato i presupposti soggettivi della responsabilità per omessa demolizione. La sanzione è stata annullata e il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Disciplina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; la relativa impugnazione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; la sanzione richiede l'individuazione di un soggetto personalmente responsabile e concretamente titolare del potere di eseguire la demolizione.
art. 812 c.c.
sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio
La stabile incorporazione, anche funzionale, della struttura al suolo ne determina la natura immobiliare, indipendentemente dalla possibilità astratta di separazione.
art. 934 c.c.
L'accessione comporta, in assenza di un valido diritto di superficie, l'appartenenza della costruzione stabilmente incorporata al suolo al proprietario del terreno.
artt. 935, 936 e 937 c.c.
Le regole sull'incorporazione di opere e materiali al suolo avrebbero dovuto essere valutate dall'amministrazione per individuare il soggetto responsabile dell'omessa demolizione tra proprietario del suolo, proprietario dei materiali e autore materiale dell'opera.
art. 8 c.p.a.
Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti reali, senza efficacia di giudicato sostanziale su tali diritti.
art. 4 R.D.L. 652/1939
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo
Conferma la rilevanza dell'assicurazione stabile al suolo ai fini della qualificazione immobiliare della struttura.
art. 2, comma 3, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale
Anche un manufatto prefabbricato semplicemente appoggiato può essere qualificato come unità immobiliare se stabile nel tempo e autonomo sotto il profilo funzionale e reddituale.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
Massime di principio
- La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può essere irrogata soltanto al soggetto personalmente responsabile dell'abuso o comunque titolare di un effettivo potere giuridico di provvedere alla demolizione; il mero utilizzatore o detentore in base a un rapporto personale di godimento non è sufficiente.
- Un manufatto prefabbricato stabilmente infisso al suolo e collegato alle reti elettrica, idrica e fognaria costituisce bene immobile per incorporazione, anche se originariamente commercializzato come struttura mobile o montabile.
- Quando una struttura stabilmente incorporata al terreno è realizzata su suolo altrui, l'amministrazione deve accertare la proprietà del suolo, l'eventuale esistenza di un valido diritto reale di superficie e i rapporti tra proprietario del terreno, proprietario dei materiali e autore materiale dell'opera prima di individuare il destinatario della sanzione per omessa demolizione.
- La disponibilità materiale o il godimento personale di un manufatto abusivo non comportano automaticamente la disponibilità giuridica necessaria per demolirlo e, quindi, non fondano di per sé la responsabilità per la mancata ottemperanza all'ordine demolitorio.
- È contraddittorio qualificare una struttura come non amovibile ai fini dell'abusività edilizia e, contemporaneamente, considerarla amovibile al fine di escludere l'accessione e affermare la proprietà separata del manufatto rispetto al terreno.
- L'impugnazione di un atto contenente sia l'acquisizione gratuita sia una sanzione pecuniaria resta ammissibile limitatamente alle autonome censure rivolte contro la sanzione, anche se l'ordinanza di demolizione presupposta non è stata impugnata.
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