Corte di giustizia, Sentenza C-143/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2023. — Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e a. contro Ministre de l'Intérieur. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione - Regolamento (UE) 2016/399 - Articolo 32 - Ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle sue frontiere interne - Articolo 14 - Provvedimento di respingimento - Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne - Direttiva 2008/115/CE - Ambito d’applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a). — Causa C-143/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne non trasforma tali frontiere in frontiere esterne ai fini dell’esclusione dalla direttiva rimpatri. Uno Stato membro può quindi adottare un provvedimento di respingimento ex articolo 14 del codice frontiere Schengen, ma deve comunque rispettare integralmente la direttiva 2008/115/CE per l’allontanamento del cittadino di paese terzo. La decisione si inserisce nel solco della sentenza Arib e conferma che l’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di stretta interpretazione.
Rinvio pregiudiziale su respingimento di cittadini di paesi terzi a una frontiera interna con controlli ripristinati e rapporto tra codice frontiere Schengen e direttiva rimpatri.
La questione giuridica
Se, quando uno Stato membro ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne, possa adottare nei confronti di un cittadino di paese terzo che si presenti a un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio un provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, senza applicare la direttiva 2008/115/CE; in particolare, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva consenta tale esclusione in caso di frontiere interne controllate.
Principio di diritto
In caso di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, lo Stato membro può applicare mutatis mutandis l’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 e disporre il respingimento di un cittadino di paese terzo che si presenti a un valico autorizzato nel suo territorio, ma non può sottrarre tale persona alle norme e alle procedure comuni della direttiva 2008/115/CE: il respingimento non esclude l’obbligo di seguire il regime unionale di rimpatrio, compresa l’adozione di una decisione di rimpatrio e, se del caso, le misure successive previste dalla direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva vale solo per le frontiere esterne, non per le frontiere interne anche se vi siano controlli ripristinati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 25 del regolamento (UE) 2016/399
- Articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399
- Allegato V, parte A, del regolamento (UE) 2016/399
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 15 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 72 TFUE
Respingimento alle frontiere interne con controlli ripristinati e applicazione della direttiva rimpatri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia promossa da diverse associazioni contro il Ministro dell’interno, relativa alla legittimità della disciplina francese sul respingimento degli stranieri in caso di controlli temporaneamente ripristinati alle frontiere interne. La Corte è chiamata a precisare il rapporto tra il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) e la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri.
Fatti e procedimento principale
Le associazioni ricorrenti contestavano la validità dell’ordinanza n. 2020-1733 e delle disposizioni del Ceseda modificate, sostenendo che esse consentissero un respingimento alla frontiera interna, anche quando sono stati ripristinati i controlli, in contrasto con la direttiva 2008/115/CE. Il giudice del rinvio osservava che una precedente sentenza della Corte, Arib e a. (C-444/17), aveva già escluso l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ai casi di frontiera interna, anche in presenza di controlli ripristinati.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2016/399, segnatamente gli articoli 2, 14, 25 e 32;
- la direttiva 2008/115/CE, in particolare gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 15.
L’articolo 14 del regolamento disciplina il respingimento dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso. L’articolo 25 consente, in casi eccezionali, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne; l’articolo 32 stabilisce che, in tal caso, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II, cioè quelle relative alle frontiere esterne.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che un cittadino di paese terzo presente sul territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza si trova in una situazione di soggiorno irregolare e rientra, in linea di principio, nell’ambito della direttiva 2008/115/CE. Ciò vale anche se la persona è fermata a un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro, poiché la sua presenza nel territorio è già in atto.
La Corte chiarisce poi che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva consente agli Stati membri di non applicare la direttiva solo in due ipotesi riferite esclusivamente alle frontiere esterne:
- respingimento alla frontiera esterna ai sensi dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen;
- fermo o scoperta in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna.
Di conseguenza, tale deroga non può essere invocata per le frontiere interne, neppure se vi sia stato il ripristino temporaneo dei controlli ex articolo 25 del codice. La Corte ribadisce che questo regime eccezionale non muta la natura della frontiera interna né consente di introdurre deroghe al sistema comune di rimpatrio.
La Corte aggiunge che l’applicazione mutatis mutandis dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen alle frontiere interne è possibile, ma solo a condizione che lo Stato membro rispetti integralmente la direttiva 2008/115/CE per l’allontanamento del cittadino di paese terzo. In particolare, devono essere osservate la decisione di rimpatrio ex articolo 6, il termine per la partenza volontaria ex articolo 7 e, se del caso, le regole sul trattenimento ex articolo 15.
La Corte respinge inoltre l’argomento fondato sull’articolo 72 TFUE: l’applicazione della direttiva non compromette di per sé il mantenimento dell’ordine pubblico o della sicurezza interna.
Decisione della Corte
La Corte risponde che, qualora uno Stato membro abbia ripristinato i controlli alle sue frontiere interne, esso può adottare nei confronti di un cittadino di paese terzo che si presenti a un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio un provvedimento di respingimento in forza di un’applicazione mutatis mutandis dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399. Tuttavia, tale respingimento non esonera lo Stato membro dall’applicare al cittadino interessato le norme e le procedure comuni della direttiva 2008/115/CE ai fini del suo allontanamento.
Principio affermato
L’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE è di stretta interpretazione e riguarda solo le frontiere esterne; il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne non autorizza lo Stato membro a escludere l’applicazione della direttiva rimpatri nei confronti del cittadino di paese terzo fermato sul proprio territorio a un valico di frontiera interno.
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