Sentenza n. 211/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. 162/2023 del 23.08.2023 - prot. ed. n. 2022-4-12717 (prot. n. 251985/623 del 24.08.2023), a firma del dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino, notificata in data 01.08.2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di un fabbricato residenziale realizzato senza permesso di costruire in area soggetta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, dell'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, nonché dei principi generali sull'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che l'ordine demolitorio fosse stato adottato mentre era ancora pendente una domanda di condono edilizio presentata nel 2005 per il medesimo fabbricato, con conseguente difetto dei presupposti, travisamento ed errore essenziale, oltre a difetto di istruttoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e gli stessi vizi di difetto dei presupposti, travisamento e difetto di istruttoria, sostenendo che l'ordinanza ricomprendesse anche opere assentite con autorizzazione edilizia. Il Comune ha contestato che la domanda di condono riguardasse lo stesso fabbricato, ha dedotto l'insufficienza della mera presentazione dell'istanza e la sua manifesta infondatezza per la localizzazione dell'abuso in area vincolata, e ha sostenuto che le opere autorizzate non fossero comprese nell'ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato integralmente l'ordinanza di demolizione. Dall'archivio informatico comunale risultava che la domanda di condono, presentata il 22 marzo 2005, aveva ad oggetto una costruzione o ampliamento residenziale ubicata allo stesso indirizzo del fabbricato oggetto dell'ordinanza e risultava ancora non definita. Il ricorrente aveva inoltre provato il versamento dell'oblazione e delle somme dovute. Il giudice ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47/1985, richiamati dall'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, la presentazione della domanda di condono sospenda i procedimenti sanzionatori edilizi e imponga all'amministrazione di esaminare prioritariamente e definire espressamente la domanda prima di adottare un nuovo ordine demolitorio. L'irreperibilità della pratica negli archivi cartacei non può essere posta a carico del privato quando la presentazione risulti dagli archivi informatici, poiché grava sull'amministrazione l'obbligo di custodia della documentazione. Né la ritenuta non condonabilità dell'abuso consente di procedere direttamente alla demolizione: l'ordinanza demolitoria non vale come diniego implicito del condono, che richiede un provvedimento espresso e motivato. Il Comune dovrà quindi definire espressamente il procedimento di condono e soltanto in caso di diniego potrà adottare un nuovo ordine di demolizione. La seconda censura è stata assorbita, non potendo procurare al ricorrente un'utilità maggiore rispetto all'annullamento integrale dell'ordinanza. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 38, 43 e 44 l. 47/1985
La presentazione della domanda di condono sospende i procedimenti sanzionatori edilizi e impone all'amministrazione di definire prioritariamente la domanda prima di adottare un ordine di demolizione.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
Richiama l'applicazione degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47/1985 alle domande di condono disciplinate dal terzo condono edilizio.
artt. 31 e seguenti d.P.R. n. 380/2001
Disciplina il potere sanzionatorio edilizio e l'ordine di demolizione, esercitabile nel rispetto della previa definizione della domanda di condono pendente.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri dei principi generali dell'azione amministrativa; la sentenza accoglie la censura relativa all'adozione dell'ordine demolitorio in pendenza del condono.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa; la sentenza valorizza il dovere dell'amministrazione di definire previamente il procedimento di condono.
Massime di principio
- Quando una domanda di condono edilizio relativa al medesimo manufatto risulta ancora pendente, l'amministrazione deve esaminarla e definirla prioritariamente; l'adozione di un ordine di demolizione prima della sua definizione è illegittima perché la presentazione dell'istanza sospende i procedimenti sanzionatori edilizi.
- La possibile non condonabilità dell'opera, anche se rilevata dall'amministrazione, non consente di omettere la definizione del procedimento di condono né di adottare direttamente la demolizione: il diniego deve essere espresso e motivato, e l'ordine demolitorio non può fungere da diniego implicito.
- L'irreperibilità della pratica di condono negli archivi cartacei comunali non può pregiudicare il richiedente quando la presentazione dell'istanza risulti dagli archivi informatici, poiché l'amministrazione è gravata dall'obbligo di custodia delle pratiche e della documentazione amministrativa.
- Annullato l'ordine di demolizione adottato in pendenza del condono, l'amministrazione deve prima definire espressamente tale procedimento e solo in caso di diniego può adottare un nuovo ordine demolitorio, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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