Sentenza n. 264/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore di Trieste, Prot. 44 Nr. 42/2025-3, emesso in data 12.08.2025 e notificato in data 16.08.2025, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato ammonito ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/99, conv. L. 38/2009 come novellato dal vigente art. 1, co. 4 DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito con Legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 29.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Trieste di ammonimento per violenza domestica
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già convivente con la controinteressata e padre di due figli minori, ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore dopo l'istanza della ex compagna. Ha dedotto la violazione degli artt. 97 e 111, comma 1, Cost., dell'art. 8 CEDU, dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009, e dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi del giusto procedimento. In particolare, ha contestato l'assenza di un'istruttoria approfondita, il mancato ascolto personale nonostante la memoria difensiva depositata, l'adesione integrale dell'Amministrazione alla versione della controinteressata senza adeguato vaglio critico, la mancata acquisizione di testimonianze di terzi e l'omessa considerazione della pendenza di procedimenti civili relativi alla responsabilità genitoriale, all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ammonimento. Il provvedimento è stato ritenuto viziato da grave difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'Amministrazione ha considerato totalmente attendibili le dichiarazioni della controinteressata senza confrontarle adeguatamente con la ricostruzione offerta dal destinatario, senza spiegare perché la memoria difensiva non fosse attendibile e senza acquisire elementi testimoniali di terzi. Il giudice ha inoltre ritenuto lesi il contraddittorio, il diritto di difesa e la garanzia partecipativa, valorizzando la necessità che il destinatario dell'ammonimento sia personalmente sentito a propria discolpa. La pendenza di controversie civili riguardanti i figli minori imponeva una particolare prudenza e un'istruttoria rinforzata, poiché l'ammonimento può incidere strumentalmente sui giudizi civili. L'annullamento è stato disposto salvi gli ulteriori poteri dell'Amministrazione qualora la situazione muti o degeneri. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa richiede, secondo il richiamo operato dal giudice alla giurisprudenza CEDU, che il destinatario dell'ammonimento sia sentito personalmente a propria discolpa prima dell'adozione della misura.
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Richiamato quale base normativa dell'ammonimento, la cui adozione deve rispettare le garanzie partecipative e un'istruttoria adeguata.
art. 3 d.l. n. 93/2013
Richiamato quale fondamento del procedimento di ammonimento per violenza domestica; l'esercizio del potere richiede particolare cautela quando sussistono controversie familiari e civili pendenti.
art. 97 Cost.
Ricollegato ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, violati dall'istruttoria incompleta e dall'acritica adesione alla versione di una sola parte.
art. 111, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione alle garanzie di giusto procedimento e di contraddittorio valorizzate nella decisione.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile non può essere adottato sulla base dell'adesione acritica alle dichiarazioni di una sola parte, senza un adeguato confronto con la versione del destinatario e senza motivare le ragioni per cui le sue difese siano state ritenute inattendibili.
- Prima dell'adozione dell'ammonimento, il destinatario deve essere posto in condizione di esercitare effettivamente il diritto di difesa e, in particolare, deve essere personalmente sentito a propria discolpa quando la misura si fonda su ricostruzioni fattuali controverse.
- Quando l'ammonimento si inserisce in una conflittualità familiare con procedimenti civili pendenti riguardanti affidamento, responsabilità genitoriale o mantenimento di minori, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria particolarmente approfondita e prudente, valutando il possibile uso strumentale della misura e la sua incidenza sui giudizi civili.
- Il difetto di istruttoria, l'omessa valutazione della memoria difensiva e la mancata esplicitazione delle ragioni di inattendibilità delle deduzioni dell'interessato integrano un vizio di motivazione idoneo a determinare l'annullamento dell'ammonimento.
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