Ordinanza n. 1196/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto n. 4433 del 1° dicembre 2025 con cui la p.a. ha disposto l’esclusione del ricorrente: (I) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 3515 del 23 settembre 2025; (II) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 213 del 21 novembre 2025, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico dell’odierno ricorrente, la causa di esclusione di <<Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,6%>>, ai sensi e per l’effetto dell’art. 1, c. 1, lett. b), del decreto ministeriale del 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative>>; - del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025, art. 8, laddove prevede che <<i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l’ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso>>, anziché far riferimento all’art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali>>, e – di conseguenza – dell’art. 2 del precitato decreto, il quale ha prescritto il possesso della <<idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, ove fosse interpretato alla luce dell’art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi – ove occorra – l’avviso di accertamento del 12 novembre 2025, laddove – riproponendo la clausola di cui all’art. 8 del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025 – prevede che i candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione <<saranno sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, e la scheda medica del 21 novembre 2025; - della nota prot. n. 93016 del 9 dicembre 2025, con la quale la p.a. ha avviato la procedura di assegnazione sede, precludendo al ricorrente di parteciparvi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alterazione dei parametri di composizione corporea, nonché clausole del bando che imponevano i requisiti fisici previsti per il personale operativo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura per l'assunzione di 97 operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il verbale di accertamento medico e le clausole del bando che richiamavano i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dall'art. 1 del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, anziché quelli specificamente stabiliti dall'art. 2 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. Ha contestato, da un lato, l'accuratezza dell'accertamento relativo alla massa grassa, risultata pari al 29,6%, producendo gli esiti di una visita cui si era sottoposto autonomamente dopo l'esclusione; dall'altro, ha censurato la scelta della pubblica amministrazione di applicare ai candidati destinati al ruolo di operatore, avente funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, i più rigorosi requisiti fisici previsti per i vigili del fuoco operativi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie fondate le censure rivolte alle clausole della lex specialis. Il personale del ruolo operatori è destinato principalmente a funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale e può essere impiegato nelle operazioni di soccorso solo in modo sporadico ed eventuale, mentre l'art. 2 del d.m. n. 166/2019 prevede requisiti distinti per tale categoria rispetto al personale operativo. Ne deriva, allo stato cautelare, l'ingiustificata restrittività dell'applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale. Il giudice ha sospeso il provvedimento di esclusione e le clausole del bando nella parte contestata, disponendo l'ammissione del ricorrente alle successive fasi della procedura, incluso il tirocinio previsto dal bando. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione nei successivi 10 giorni. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 6 ottobre 2026 e sono state compensate integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato positivamente, in via prima facie, le censure dedotte e ha sospeso gli atti impugnati.
art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,6%
È stata individuata dall'amministrazione come causa di esclusione del candidato, ma l'applicazione del requisito è stata cautelarmente sospesa in quanto riferita ai requisiti più rigorosi del personale operativo.
art. 2, commi 1 e 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Prevede requisiti distinti per il personale dei ruoli tecnico-professionali; il TAR ha ritenuto prima facie illegittimo il mancato riferimento a tale disciplina per il ruolo operatori.
art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Rileva perché limita l'impiego del personale operatore nelle operazioni di soccorso ai casi sporadici ed eventuali di calamità pubbliche o altre emergenze.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Individua le funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale proprie del ruolo operatori, elemento utilizzato dal TAR per valutare l'adeguatezza dei requisiti fisici richiesti.
art. 8 del decreto dipartimentale 23 settembre 2025, n. 3515
i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l’ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso
La clausola del bando è stata cautelarmente sospesa nella parte in cui imponeva ai candidati del ruolo operatori i requisiti dell'art. 1 anziché quelli dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019.
artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.
Sono stati applicati per ordinare e disciplinare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai soggetti collocati nella graduatoria finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base della tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nella valutazione dei requisiti di idoneità fisica per l'accesso a un ruolo pubblico, l'amministrazione deve applicare la disciplina coerente con le funzioni concretamente proprie del ruolo e non può estendere automaticamente ai dipendenti destinati a funzioni di supporto i requisiti più rigorosi previsti per il personale operativo, quando l'impiego nelle attività operative sia soltanto sporadico ed eventuale.
- È prima facie irragionevole e ingiustificatamente restrittiva una clausola di bando che imponga ai candidati di un ruolo tecnico-professionale o di supporto i requisiti fisici previsti per un diverso ruolo operativo, qualora la normativa di settore stabilisca requisiti distinti in relazione alle differenti mansioni.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere sia il provvedimento individuale di esclusione sia la clausola della lex specialis che ne costituisce il presupposto, disponendo l'ammissione del candidato alle successive fasi della procedura concorsuale, compreso il tirocinio.
- Quando l'annullamento di un atto concorsuale può incidere sulla posizione di una pluralità di candidati collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notifica per pubblici proclami, fissando modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito dell'attestazione.
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