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Parere

Parere n. 1666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai sigg.ri Loredana Abate, Josephine Amaddeo, Elena Ludovici, Emanuela Ludovici, Sara Melas, Andrea Montani, Lorena Salvati, Silvia Francesca Dalbard, Iolanda Acampa, Sergio Acampora, Costanza Accappaticcio, Angela Alessi, Cinzia Alessio, Gabriella Alinei, Rosa Maria Anna Alioto, Giovanna Allia, Federico Amaretti, Claudio Andriolo, Stefania Antico, Arianna Attinasi, Emmanuela Avanzi, Matteo Baccarini, Rosaria Balduccelli, Silvia Bedendo, Gicomo Ludovico Bellomare, Pina Bergamo, Lara Bertipaglia, Luigi Bianco, Giovanna Lucia Bisceglia, Daniela Biundo, Romina Boccia, Federico Bollo, Piero Bonanni, Valeria Bonanno, Giovanni Buonocore, Lorenzo Busti, Daniela Caccamo, Elisa Caffettano, Manlio Caiazza, Donatella Calcara, Consolazione Maria Rita Cali', Salvatore Candino, Diana Canino, Carmela Capasso, Gabriella Cappello, Irma Carretta, Stefania Cascio, Roberta Catalano Ravaglioli, Antonietta Chianese, Emma Chianese, Livia Ciaccio, Giada Ciancuti, Linda Coglianese, Saviana Colazza, Maria Rosaria Colucci, Silvia Comazzetto, Nicola Cotza, Luisa D'Aguanno, Antonia D'Alessio, Floriana D'Asdia, Elide D'Atri, Annalisa D'Avino, Giuseppe De Carlo, Irma De Ceglia, Isabella D'Ettore, Carmela Di Caro, Andrea Di Chiara, Concetta Di Filippo, Anna Patrizia Di Fonzo, Nicoletta Di Franco, Francesca Di Gaetano, Federica Di Pietro, Gabriele Di Pietro, Giacomo Di Silvestro, Renete Di Sisto, Tiziana Di Tella, Diano Andrea Dianda, Giovanni Luca Dierna, Cosimina Dimito, Giusy Donzelli, Silvia Duchi, Sara Esposito, Marco Farace, Annalisa Farella, Salvatore Felaco, Salvatore Ferraro, Lucia Fiammenchi, Francesco Gianmaria Garello, Aurelia Gennaro, Carmine Genua, Marialessia Gerardi, Laura Giordano, Giorgio Girgenti, Lilia Giuntoli, Giuseppina Graziano, Miriam Grecomoro, Alessia Grilletta, Vilma Gunetti, Francesco Gusmano, Felice Iasevoli, Fabrizio Ienna, Giuseppe Interlandi, Agata Insana, Michela Ippolito, Lorenza Iuliano, Veronica La Rosa, Alexander Lallo, Luigi Lancioni, Marco Landriscina, Valentina Lastretto, Iolanda Liccardo, Teresa Lo Cascio, Alessia Longobardo, Rosa Losito, Anna Katarzyna Maciejko, Priscilla Maddaloni, Silvia Maggi, Maria Lucia Magliozzi, Sergio Mancino, Valeria Manco, Elisa Marani, Beatrice Marelli, Antonino Martino, Michele Martorana, Emilia Mascolo, Concetta Massa, Massimo Medoro, Giovanna Meli, Enza Messina, Maria Miceli, Mariella Mingolelli, Maria Cristina Minicozzi, Antonina Mirra, Sabina Mistero, Monica Monetti, Lorenzo Monsu', Corrado Montoneri, Raffaella Mora, Camilla Murgia, Manuela Napoli, Gaetano Napolitano, Gabriella Nave, Giuseppe Pagano, Luigi Palumbo, Marianna Palumbo, Alessandra Papadia, Grazia Pappalardi, Iolanda Pappalardo, Eugenia Parlavecchio, Francesco Parrotta, Paolo Patassini, Valentina Pellacini, Angela Perna, Margherita Pesce, Simonetta Petraccia, Alessia Petrangeli, Anna Rita Petrella, Paola Pianigiani, Giovanna Piazza, Alberto Picchi, Sara Pinelli, Rosanna Polisano, Mario Pollastro, Micaela Pugliese, Maria Puzzo, Giuseppe Ricci, Maria Rita Roncaccia, Giuseppina Rosafio, Luca Rossi, Filippo Ruggeri, Sara Saladino, Teresa Salafia, Teresa Salafia, Salvatore Salemi, Marina Santo, Alessia Sarcina, Pinella Savarino, Teresa Antonia Schipani, Manuela Seminatore, Pierluigi Serafino, Stefano Silvestri, Luciano Spampinato, Cristina Speranza, Angelo Gabriele Stroia, Maria Valentina Tanese, Maria Ausilia Francesca Tomasello, Antonio Tornesello, Iris Tosco, Michele Toti, Achille Tricoli, Carmela Trivisonne, Gianpaolo Trotta, Valentina Turano, Pasquale Uccellatore, Francesca Urciuoli, Daniela Vacalebri, Rossella Vallefuoco, Antonio Vasco, Mariangela Veltri, Federica Vencia, Pasquale Zamboli, Giovanni Zappia, Valeria Zecchini, Alessandra Lucia Zollo; contro Provincia di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Valle D'Aosta, e nei confronti di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Valle D'Aosta; Per l’annullamento: a) del d.m. 24 settembre 2012 n. 82, nella parte in cui all’art. 2, commi 2 e 3, dispone che possano essere ammessi al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, fra gli altri: i candidati che fossero già in possesso del diploma di abilitazione magistrale, rispettivamente per la scuola primaria e per quella dell’infanzia, conseguito entro l’a.s. 2001-2002 al termine di corsi iniziati entro l’a.s. 1997-1998; i candidati che alla data del 22 giugno 1999 fossero già in possesso di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti, gli istituti superiori delle industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, purchè tali titoli consentissero la partecipazione ai concorsi a cattedra; i candidati che avessero conseguito i predetti titoli entro l’a.a. 2001-2002, ove si trattasse di corsi di studio quadriennali, o entro l’a.a. 2002-2003, ove si trattasse di corsi di studio quinquennali, ed esclude, nel contempo, quanti, essendo in possesso degli stessi titoli conseguiti però in epoca successiva, non avessero, però, conseguito in più l’abilitazione all’insegnamento; b) della deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Trento n.2146 del 5 ottobre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige del 15 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il bando di concorso per la copertura di 22 cattedre nelle scuole secondarie provinciali a carattere statale di primo e secondo grado, nella parte in cui contiene disposizioni corrispondenti a quelle del d.m. n. 82 del 2012; c) del decreto del Presidente della Regione autonoma della Valle d’Aosta n. 378 del 15 ottobre 2012, che indice i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione stessa, nella parte in cui contiene disposizioni corrispondenti a quelle del d.m. n. 82 del 2012; d) del decreto n. 641 dell’11 ottobre 2012 del Sovrintendente scolastico della Provincia di Bolzano, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42/IV del 15 ottobre 2012, con il quale è stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, nella parte in cui reca disposizioni corrispondenti a quelle del suddetto d.m. n. 82 del 2012;

Giustizia amministrativa201300916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle disposizioni del d.m. 24 settembre 2012, n. 82, e dei bandi di concorso delle autonomie territoriali nella parte relativa ai requisiti di ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente, nonché degli atti di esclusione e delle graduatorie definitive

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il d.m. 24 settembre 2012, n. 82, nella parte in cui ammetteva al concorso determinati candidati in possesso del diploma magistrale o di titoli di studio conseguiti entro specifiche date, escludendo coloro che avessero conseguito titoli analoghi successivamente senza ulteriore abilitazione all'insegnamento. Sono stati impugnati anche i corrispondenti bandi della Provincia di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 460/1998, per la mancata estensione del regime transitorio; l'eccesso di potere e la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento tra candidati e dell'attribuzione di valore abilitante alla vincita del concorso; la violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007 e del d.m. n. 39/1998, quanto alla nozione di qualifica professionale docente. Quattro ricorrenti hanno inoltre impugnato i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie concorsuali relative alle classi A059 e A047 e le graduatorie definitive, riproponendo i medesimi motivi. Dopo precedenti pareri interlocutori, la Sezione ha dovuto verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere, non essendo pervenuto alcun riscontro alla richiesta del Ministero rivolta al difensore dei ricorrenti.

Il parere

La Sezione non ha deciso nel merito i motivi di ricorso e ha ritenuto l'affare non ancora maturo per la decisione, poiché non è stata acquisita certezza sulla perdurante volontà dei ricorrenti di coltivare i giudizi. Ha ricordato che l'interesse a ricorrere costituisce condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata e deve permanere fino alla decisione. Il decorso del tempo e il mancato riscontro alle richieste istruttorie possono costituire indici di sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione ha disposto un ultimo interpello direttamente ai ricorrenti, tramite la segreteria, assegnando trenta giorni dalla comunicazione per una formale dichiarazione sulla persistenza dell'interesse. Ha avvertito che, in mancanza di tale dichiarazione, potrà essere pronunciata l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.

Osservazioni

Permanenza dell'interesse a ricorrere

Prima di esaminare il merito, deve essere verificata la permanenza dell'interesse concreto, diretto e attuale di ciascun ricorrente alla decisione del ricorso straordinario.

Mancato riscontro all'interpello del Ministero

L'assenza di risposta alla richiesta del Ministero, formulata in esecuzione del parere interlocutorio n. 1139 del 2024, impedisce di ritenere acquisita la volontà dei ricorrenti di proseguire il giudizio.

Ultimo interpello ai ricorrenti

La segreteria deve comunicare direttamente ai ricorrenti, oltre che all'avvocato e al Ministero riferente, il parere interlocutorio, assegnando trenta giorni per una formale dichiarazione circa la persistenza dell'interesse.

Possibile improcedibilità

In mancanza di una dichiarazione espressa, anche in considerazione della risalenza del ricorso, delle peculiarità del contenzioso e del comportamento processuale tenuto, la Sezione potrà pronunciare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e consiste nell'utilità pratica, concreta, diretta e immediata che il ricorrente può conseguire dall'accoglimento della domanda; deve permanere sino alla decisione.

  • artt. 81-85 d.lgs. n. 104/2010

    La disciplina della perenzione può essere utilizzata quale riferimento per verificare la persistenza dell'interesse alla decisione, anche considerando il decorso del tempo come possibile indice di sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il parere è reso nell'ambito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; il presente provvedimento ha natura interlocutoria e non definisce il merito dei ricorsi.

  • art. 402 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    È richiamato dai ricorrenti quale parametro per contestare la disciplina dei requisiti di accesso al concorso docente.

  • art. 2, comma 2, d.m. 24 novembre 1998, n. 460

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al regime transitorio dei requisiti di partecipazione ai concorsi a cattedra; la Sezione non ne esamina il merito in questa fase.

  • direttiva 2005/36/CE

    È richiamata dai ricorrenti quanto alla nozione e al conseguimento della qualifica professionale di insegnante; la questione resta non decisa per l'interlocutorietà del parere.

  • art. 4 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206

    È indicato dai ricorrenti quale parametro relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali; non viene valutato nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, l'interesse a ricorrere costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma ininterrottamente fino alla decisione.
  • L'interesse a ricorrere richiede un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
  • Il giudice amministrativo può verificare d'ufficio la permanenza dell'interesse in relazione a ciascuna fase del giudizio, anche quando il ricorso sia stato proposto da una pluralità di ricorrenti.
  • Il decorso significativo del tempo, valutato insieme al mancato riscontro alle richieste di conferma e agli ulteriori elementi del comportamento processuale, può costituire indice di sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, l'amministrazione e il giudice possono sollecitare direttamente i ricorrenti a formulare una dichiarazione espressa sulla volontà di coltivare il giudizio.

Impugnazione dei requisiti di accesso al concorso docenti

Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da docenti e aspiranti docenti contro il d.m. 24 settembre 2012, n. 82, e contro corrispondenti bandi adottati dalla Provincia di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. La controversia concerneva i requisiti di ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.

Premesse e atti impugnati

Il d.m. n. 82/2012 ammetteva al concorso, tra gli altri, i candidati in possesso del diploma di abilitazione magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al termine di corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, nonché i candidati in possesso di determinati titoli di laurea o diploma conseguiti entro date individuate dalla disciplina transitoria. La disciplina escludeva invece coloro che avessero conseguito titoli analoghi in epoca successiva senza avere conseguito anche l'abilitazione all'insegnamento.

Un autonomo ricorso è stato successivamente proposto da quattro ricorrenti contro i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie del concorso, relative alle classi A059 e A047, e contro l'approvazione delle graduatorie definitive.

Motivi dedotti

I ricorrenti hanno sostenuto:

  • la violazione dell'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 460/1998, ritenendo che il regime transitorio avrebbe dovuto essere esteso in ragione del tempo trascorso dall'adozione della disciplina del 1998;
  • l'eccesso di potere e la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per l'asserita disparità di trattamento tra candidati e per l'attribuzione di valore abilitante alla vincita del concorso;
  • la violazione della direttiva 2005/36/CE, dell'art. 4 del d.lgs. n. 206/2007 e del d.m. n. 39/1998, sostenendo che la qualifica professionale docente non dipenderebbe dall'abilitazione, ma dalla possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze.

Istruttoria e precedenti pareri interlocutori

Con il parere interlocutorio n. 2934 del 28 ottobre 2015 la Sezione aveva riunito i ricorsi e chiesto al Ministero di chiarire, per ciascun ricorrente, se vi fosse stata ammissione con riserva, se il candidato si fosse presentato alle prove, se le avesse superate e se fosse stato destinatario di uno specifico provvedimento di esclusione, indicando anche la relativa conoscenza e l'eventuale proposizione di opposizioni amministrative.

Con il successivo parere n. 1139 del 3 luglio 2024 la Sezione ha rilevato che il Ministero non aveva dato esecuzione al precedente ordine istruttorio. Ha quindi disposto che il Ministero interpellasse i legali dei ricorrenti sulla permanenza dell'interesse e, in caso di risposta positiva, completasse l'istruttoria entro novanta giorni.

Il Ministero ha trasmesso una richiesta all'avvocato dei ricorrenti, ma agli atti non risulta pervenuto alcun riscontro.

Valutazioni sulla permanenza dell'interesse

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione. Ha richiamato l'art. 100 c.p.c., secondo cui l'interesse a ricorrere consiste nell'utilità pratica, concreta, diretta e immediata conseguibile con l'accoglimento della domanda e deve permanere senza interruzioni fino alla decisione.

Il giudice amministrativo può verificare la persistenza di tale condizione in ogni momento del giudizio. Il decorso del tempo può costituire un indice di sopravvenuta carenza di interesse, anche alla luce dell'istituto della perenzione previsto dagli artt. 81-85 del d.lgs. n. 104/2010. La Sezione ha richiamato, sul punto, precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689, e Sez. VII, 5 gennaio 2026, n. 71.

Dispositivo interlocutorio

La Sezione ha disposto che il parere sia comunicato direttamente ai ricorrenti, oltre che all'avvocato e al Ministero riferente. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per dichiarare formalmente la persistenza dell'interesse alla decisione.

Il parere non definisce i motivi di merito relativi ai requisiti di accesso al concorso. In assenza di una dichiarazione espressa, la Sezione ha preannunciato la possibile pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avuto riguardo alla risalenza del contenzioso e al mancato riscontro alle precedenti richieste.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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