Sentenza del 30/12/2019 n. 34605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007. I terreni erano divenuti urbanisticamente edificabili, essendo stati inseriti in zona turistica D4-13, e il Comune aveva calcolato l'imposta sul relativo valore venale. Il Comune sosteneva che non fossero dimostrati i requisiti necessari per applicare la finzione giuridica prevista per i terreni agricoli, in particolare la conduzione diretta da parte dei proprietari, e contestava inoltre l'obbligo di comunicazione della variazione urbanistica e la valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato che, pur essendo i terreni qualificati edificabili dagli strumenti urbanistici, potevano essere fiscalmente trattati come agricoli perché erano effettivamente destinati alla coltivazione, i proprietari possedevano la qualifica di imprenditori agricoli professionali ed esercitavano direttamente l'attività agricola anche tramite la società semplice di cui erano gli unici soci. La concessione dei terreni in godimento alla società non aveva interrotto la conduzione diretta, poiché i proprietari continuavano a coltivarli in qualità di soci. È stata inoltre ritenuta autonoma e sufficiente la motivazione relativa alla mancata comunicazione della variazione urbanistica, mentre il motivo del Comune su tale comunicazione è stato dichiarato inammissibile anche perché la sentenza era comunque fondata sull'accertata sussistenza dei requisiti agricoli. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.200 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
"finzione giuridica" del terreno agricolo
Un'area urbanisticamente edificabile può continuare a essere considerata agricola ai fini ICI quando è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ed è effettivamente destinata all'attività agricola.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9
Prevede il trattamento agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, requisiti estesi agli imprenditori agricoli professionali.
D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9
"Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche."
Le agevolazioni agricole spettano ai soci qualificati di una società di persone agricola, anche quando i terreni siano stati concessi alla società, se i soci continuano a coltivarli direttamente.
L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20
Impone al Comune di comunicare al proprietario la variazione della destinazione urbanistica che attribuisce natura edificabile al terreno. L'omissione, secondo la giurisprudenza, assume rilievo soprattutto quando abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa del contribuente.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2
L'iscrizione negli appositi elenchi previdenziali e comunali costituisce prova della qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, ferma la necessità di dimostrare anche l'effettiva conduzione agricola del terreno.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La classificazione urbanistica come edificabile non determina automaticamente, ai fini ICI, l'imposizione come area edificabile: occorre verificare se ricorrono i requisiti della finzione giuridica del terreno agricolo.
- Per ottenere il trattamento agricolo devono risultare sia il requisito soggettivo, cioè la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, sia il requisito oggettivo dell'effettiva conduzione e coltivazione del fondo.
- La concessione del terreno a una società semplice agricola non esclude necessariamente la conduzione diretta se i proprietari qualificati sono soci e continuano personalmente a svolgere l'attività agricola.
- La qualifica agricola deve essere provata dal contribuente mediante elementi concreti, quali iscrizione previdenziale, documentazione dell'attività agricola, coltivazione effettiva e ruolo operativo nella società.
- Gli avvisi fondati sulla nuova edificabilità devono considerare l'eventuale obbligo comunale di comunicare la variazione urbanistica e il concreto pregiudizio arrecato al contribuente; la mancata comunicazione non comporta però automaticamente l'invalidità dell'atto.
- Una sentenza può restare valida anche se una delle sue motivazioni viene contestata, quando esiste un'altra autonoma motivazione sufficiente a sostenerne il dispositivo.
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