Cassazione Penale, Sentenza n. 21197/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per avere ignorato il primo motivo di appello, con cui era stata chiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela e per la presunta invalidità formale della querela stessa (assenza di firma congiunta del rappresentante legale e del delegato). Sostenevano che la parte civile aveva avuto piena conoscenza del carattere truffaldino già entro dicembre 2015 e che la querela era stata presentata il 30 giugno 2017, oltre il termine di tre mesi dalla piena cognizione, nonché che la declaratoria di improcedibilità avrebbe inciso sulle statuizioni civili
La decisione
la Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, rilevando che la Corte d'appello aveva ignorato il primo motivo relativo all'improcedibilità per tardività/invalidità della querela. Ha affermato il principio secondo cui l'improcedibilità per difetto di querela prevale sulla estinzione del reato per prescrizione e, dato che per decidere sul primo motivo erano necessari accertamenti di merito preclusi alla cassazione, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
la Corte ha ritenuto che la declaratoria di prescrizione, quando si confermano statuizioni civili, deve essere conforme alle regole richiamate dall'art. 578; non si può limitare la pronuncia sulla prescrizione senza considerare gli effetti sulle statuizioni civili
art. 622 cod. proc. pen.
richiamato per escludere il rinvio al giudice civile quando l'annullamento delle disposizioni civili dipende dalla fondatezza del ricorso agli effetti penali; il rinvio deve essere al giudice penale
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
citato in giurisprudenza di riferimento come parametro per l'analisi degli effetti penali relativi a pronunce di proscioglimento o di esclusione di aggravanti che incidono sulla prescrizione
Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009 (Martinenghi)
Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi
principio secondo cui la mancanza della condizione di procedibilità (es. querela) prevale su altre indagini in fatto, anche rispetto alla prescrizione, e può comportare l'improcedibilità dell'azione
Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025 (Clini)
Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, Clini
giurisprudenza richiamata a supporto del principio che, se la fondatezza del motivo di impugnazione penale incide sulle statuizioni civili, l'annullamento con rinvio deve essere al giudice penale
Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022 (Sparta)
Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta
ulteriore precedente che conferma i limiti del giudizio di cassazione quando sono necessari accertamenti di merito sulla legittimità dell'esercizio dell'azione penale
Massime di principio
- L'improcedibilità per mancanza o tardività della querela (condizione di procedibilità) prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: va esaminata prima
- Se la decisione penale conferma statuizioni civili, il giudice penale non può limitarsi a dichiarare la prescrizione senza valutare l'eventuale improcedibilità che inciderebbe sulle pretese civili
- Quando per decidere sull'improcedibilità sono necessari accertamenti di merito, la Cassazione deve annullare e rinviare il giudizio al giudice penale (non al giudice civile) se le statuizioni civili dipendono dall'esito penale
- La validità formale della querela (es. rappresentanza e firma, termini di presentazione) è elemento di procedibilità che può determinare l'improcedibilità dell'azione penale
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in accertamenti di fatto: questioni di piena conoscenza del diritto e di tempestività della querela richiedono valutazioni di merito in sede di rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21126/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21127/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21129/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21131/2026 del 09/06/2026
- Sentenza penale · 9 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 21132/2026 del 09/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →