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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28432/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: 1) mancata indicazione di specifiche e attuali circostanze a fondamento dell'esigenza cautelare, confusione tra gravità indiziaria e rischio di recidiva; eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non riscontrate e riferite a fatti datati; 2) mancata motivazione sull'uso dell'extrema ratio della custodia in carcere e omessa considerazione di misure meno afflittive, dato il ruolo di trasportatore, un unico precedente datato e il fatto che i coindagati erano già detenuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione adeguata e logicamente congruente, collegando gli indizi alla probabilità di commissione del reato e alle esigenze cautelari. La motivazione ha richiamato la gravità del quadro indiziario (tre partite di cocaina di 100 g, 100 g e 500 g; operatività di un "impresa familiare" di traffico; partecipazione alla bonifica di un veicolo per eludere intercettazioni), la personalità e la condotta del prevenuto (assenza di lavoro lecito, precedente per rapina, segnalazione da collaboratore come assiduo trafficante, denuncia per evasione), e la concomitanza di azioni criminali con familiari già sottoposti a misure restrittive, ritenendo gli arresti domiciliari inidonei. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale in sede di riesame avverso provvedimenti cautelari; quadro procedurale del giudizio sul riesame.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti, tratta i reati per i quali era indagato il ricorrente.

  • artt. 125, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. (e specifiche lett. e commi citati)

    Norme processuali richiamate dal ricorrente relative ai motivi di impugnazione e ai requisiti della motivazione dei provvedimenti cautelari; il giudice di legittimità verifica la congruenza logica e la correttezza giuridica della motivazione senza sostituirsi alla valutazione di merito.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (e successive proroghe: art.7 d.l. 105/2021; art.16 d.l. 228/2021)

    Disposizioni procedurali eccezionali che regolano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità previste dai decreti-legge citati; specifica modalità di trattazione del procedimento.

Massime di principio

  • Il riesame delle misure cautelari controlla la congruenza e la coordinazione logica della motivazione che collega indizi a probabilità di reato e alle esigenze cautelari, senza rinnovare il giudizio di merito sull'attendibilità delle prove quando la motivazione è adeguata.
  • La custodia cautelare è 'ultima ratio', ma può essere giustificata se sussistono gravi indizi, rilevanti elementi sintomatici di pericolosità (quantità/serialità di stupefacente, organizzazione abituale) e se misure meno afflittive risultano inidonee a prevenire il rischio concreto.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sebbene non sempre pienamente riscontrate, possono rilevare se inserite nel contesto probatorio complessivo e se coerenti con altri elementi di fatto.
  • Fattori personali e comportamentali (precedenti penali, denunce recenti, evasione, assenza di lavoro lecito, condotta 'insensibile' alle prescrizioni) rafforzano la valutazione del rischio di reiterazione e l'inefficacia di misure meno gravose.
  • Per essere efficace, il ricorso deve indicare errori di diritto o vizi logici specifici nella motivazione; rilievi generici o meri richiami a massime giurisprudenziali senza concreta disamina degli elementi probatori sono frequentemente ritenuti inammissibili o infondati.
  • La partecipazione a una struttura familiare o associativa dedita al traffico e il ruolo nell'organizzazione (anche come trasportatore) contribuiscono alla gravità del quadro indiziario e alla necessità cautelare quando siano dimostrati da elementi concreti.

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