Sentenza del 21/11/2017 n. 4748 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale - Utilizzo di prestazioni di segretario e infermiere - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta non fondata: la presenza di un segretario e di un infermiere, quando le relative spese siano modeste e funzionali esclusivamente al supporto minimo dell'attività medica, non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Il medico convenzionato non è quindi assoggettato all'imposta per il solo fatto di avvalersi di tali prestazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'utilizzo di un segretario per la gestione degli appuntamenti e di un infermiere per attività mediche di supporto non integrasse il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP. Tali collaborazioni, di entità modesta e ordinaria, sarebbero state indispensabili per garantire il corretto svolgimento dell'attività di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e il minimo decoro dello studio professionale.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1978, n. 883, istitutiva del Servizio sanitario nazionale
La disciplina del Servizio sanitario nazionale costituisce il contesto normativo che rende necessarie alcune attività di supporto per il corretto esercizio della professione medica convenzionata.
Convenzione nazionale del 9 marzo 2000, resa esecutiva con d.P.R. n. 270/2000
Le prestazioni di segreteria e di supporto infermieristico possono rappresentare dotazioni funzionali minime richieste o coerenti con l'espletamento dell'attività del medico convenzionato, senza configurare automaticamente un'autonoma organizzazione.
d.P.R. n. 270/2000
Rende esecutiva la convenzione nazionale applicabile ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, rilevante per valutare la necessità delle attività di supporto.
Sentenza della Corte di cassazione n. 7291/2016
Ha affermato che, per il medico convenzionato, spese modeste e ordinarie per personale di segreteria e infermieristico, sostenute per garantire il minimo supporto e decoro dell'attività professionale, non sono sufficienti a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- L'impiego di personale di supporto non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre verificare natura, quantità e costo delle prestazioni.
- Per un medico convenzionato, segreteria e supporto infermieristico possono essere considerati strumenti minimi e funzionali all'attività, soprattutto quando le spese sono modeste e prive di autonoma capacità produttiva.
- L'autonoma organizzazione richiede qualcosa di più della semplice collaborazione materiale: deve emergere una struttura organizzata significativa, capace di potenziare stabilmente la produttività del professionista.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alle caratteristiche dell'attività, alla dimensione dello studio, al numero dei collaboratori, ai relativi costi e alle mansioni effettivamente svolte.
- La decisione non esclude in assoluto l'IRAP in presenza di personale: collaboratori numerosi, costosi o dotati di competenze professionali autonome possono invece indicare un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile.
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