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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18901/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto in espiazione di pena, ammesso al lavoro esterno, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva disatteso il reclamo contro il provvedimento di revoca dell’approvazione dell’ammissione al beneficio. La revoca era stata disposta perché, durante la fruizione del lavoro esterno e in data 20/09/2025, egli aveva violato le prescrizioni imposte utilizzando senza autorizzazione un mezzo privato. Nel ricorso sono stati dedotti: 1) un vizio processuale per mancato avviso al difensore di fiducia e, comunque, per assenza di difensore all’udienza camerale, prospettato come nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p. in relazione all’art. 35-bis ord. pen.; 2) la violazione dell’art. 48 comma 4 d.P.R. 230/2000; 3) la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 15 e 21 ord. pen., per asserita sproporzione tra la violazione contestata e la sanzione di revoca, nonché per mancata attuazione della finalità rieducativa della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato, all’esito dell’esame degli atti consentito in caso di error in procedendo, che l’avviso contestato risultava in atti e che all’udienza era comunque presente un difensore di fiducia, sicché la doglianza era manifestamente infondata. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché generiche e meramente rivalutative del merito: il ricorrente non aveva individuato specifici vizi della motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a chiedere una nuova valutazione della gravità della violazione delle prescrizioni, valutazione già svolta in modo logico e lineare dal tribunale di sorveglianza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata prospettata quale nullità, ma la Corte ha escluso il vizio in fatto perché l’avviso risultava effettuato e il difensore era presente all’udienza

  • art. 179 comma 1 c.p.p.

    invocato quale base della nullità dedotta, ma ritenuto non violato alla luce degli atti

  • art. 35-bis legge 26 luglio 1975 n. 354

    indicato quale disciplina del procedimento camerale in materia di sorveglianza, rispetto alla quale è stata esclusa la nullità

  • art. 48 comma 4 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230

    dedotto come violato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente argomentata

  • art. 3 Cost.

    richiamato a sostegno della pretesa sproporzione della revoca rispetto alla violazione contestata

  • art. 27 Cost.

    richiamato a sostegno della funzione rieducativa della pena, ritenuta non compromessa nei termini dedotti

  • art. 15 legge n. 354 del 1975

    invocato in relazione alla disciplina trattamentale e alla finalità rieducativa

  • art. 21 legge n. 354 del 1975

    invocato in relazione al lavoro esterno e al relativo regime prescrittivo

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando è dedotto un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare la correttezza in diritto della decisione impugnata, prescindendo dalla sola motivazione del giudice di merito.
  • La nullità per mancato avviso al difensore o per assenza della difesa all’udienza non sussiste se dagli atti risulta regolarmente effettuata la notifica e il difensore di fiducia è presente in udienza.
  • Le doglianze contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza devono essere specifiche e riferite a puntuali vizi della motivazione; è inammissibile il ricorso che miri solo a una rivalutazione del merito dei presupposti del beneficio o della revoca.
  • La revoca di un beneficio penitenziario può essere confermata quando il giudice di sorveglianza abbia motivato in modo логico e non contraddittorio sulla gravità della violazione delle prescrizioni imposte.
  • Le censure fondate su proporzionalità e finalità rieducativa non sono ammissibili se restano assertive e non confrontano in modo puntuale la motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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