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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21280/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

La controversia

La controversia nasce dalla raccolta di fondi mediante pubblica sottoscrizione per acquistare un microscopio da destinare all'attività di ricerca di due soggetti privati. L'associazione ricorrente aveva svolto il ruolo di organizzatrice della raccolta e di gestore dell'iniziativa; acquistato il bene, lo aveva inizialmente lasciato nella disponibilità dei ricercatori, poi trasferito prima all'università e successivamente a Pesaro, presso altra struttura. I ricercatori avevano agito per ottenere il riconoscimento della proprietà del bene o comunque per contestarne la diversa destinazione, mentre in sede di merito era stato ritenuto che l'associazione, quale organizzatrice ai sensi dell'art. 40 c.c., fosse obbligata ad assicurare la permanenza della destinazione funzionale del microscopio e che il trasferimento avesse reso più gravoso il suo utilizzo. La Corte d'appello ha quindi confermato la condanna dell'associazione al rimborso delle spese di trasferta dei ricercatori. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 40 c.c., in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che il giudice di merito le avesse attribuito un'obbligazione non assunta: secondo la ricorrente, non era stato provato alcun vincolo di scopo o di esclusività dell'uso del bene in favore dei ricercatori né un obbligo sulla sua collocazione fisica, sicché non poteva esserle imputato l'inadempimento né il danno da trasferta riconosciuto ai beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove, in presenza di una doppia conforme di merito. Richiamando un precedente sul ruolo dell'organizzatore ex art. 40 c.c., la Corte ha osservato che l'organizzatore che gestisca fondi raccolti per uno scopo determinato è tenuto a compiere quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità dell'acquisto, anche attraverso obblighi di trasferimento o destinazione del bene, anche in assenza di un atto scritto. Poiché i giudici di merito avevano accertato che l'acquisto del microscopio era funzionale all'utilizzo da parte dei ricercatori e che il successivo trasferimento aveva reso difficoltosa tale fruizione, la condanna al rimborso delle spese di trasferta è stata ritenuta conseguenza logica degli accertamenti compiuti. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40 c.c.

    L'organizzatore che abbia gestito fondi raccolti per uno scopo determinato è tenuto ad attuare la finalità per cui l'acquisto è stato effettuato; gli obblighi discendono dalla qualità di organizzatore-organo e possono comprendere anche il trasferimento o la destinazione del bene, senza necessità di atto scritto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla pretesa obbligazione; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ritenendo la censura in realtà volta a contestare i fatti.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di un inadempimento imputabile; la Corte non affronta il merito dell'applicazione della norma, dichiarando il motivo inammissibile.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che si verteva in cause scindibili e che, essendo il ricorso comunque inammissibile, era superflua la rinnovazione della notifica ad altra parte non destinataria di domande.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme di merito ha reso applicabile la preclusione al sindacato di legittimità nei limiti previsti dalla norma, rafforzando il rilievo della natura meramente fattuale della censura.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla sentenza d'appello per dichiarare tardivo l'appello incidentale dell'università; il riferimento è riportato nella ricostruzione dei fatti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'organizzatore di una raccolta fondi destinata a uno scopo specifico assume obblighi fiduciari coerenti con la finalità perseguita e deve porre in essere gli atti necessari a garantirne l'attuazione, anche se il vincolo non risulti formalizzato per iscritto.
  • Quando il giudice di merito accerta, con valutazione conforme nei due gradi, che un bene acquistato con fondi raccolti pubblicamente era destinato all'uso di determinati beneficiari, la censura in cassazione che chieda una diversa lettura delle prove è inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • La responsabilità per mancata attuazione della finalità della raccolta può tradursi nel risarcimento dei costi resi necessari dal mutamento di destinazione o di collocazione del bene, se tale conseguenza è stata accertata come effetto della condotta dell'organizzatore.
  • In presenza di cause scindibili e di ricorso comunque inammissibile, la mancata notifica dell'impugnazione a una parte rimasta estranea alle domande non impone ulteriori adempimenti processuali quando il termine per impugnare sia ormai decorso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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