Cassazione Penale, Sentenza n. 35810/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado per il reato continuato di falsificazione di 27 cartelle cliniche (artt. 476 commi 1 e 2 e 479 c.p.). Il ricorrente denunciava: violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per una rinnovazione istruttoria solo parziale (escussione solo dei testi dell'accusa senza rinnovare i testi a discarico indicati dalla difesa); carenza della "motivazione rafforzata" necessaria per giustificare l'overruling dell'assoluzione; contraddizioni rilevabili tra dichiarazioni di testi assistiti (coimputati) e testi semplici; omissione di considerare aporie nelle dichiarazioni dei coimputati; contestazione della valutazione della responsabilità dei coimputati e della loro credibilità; e infine censura della motivazione circa il risarcimento del danno in favore dell'ASL, ritenuta insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla rinnovazione istruttoria poiché, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., in caso di impugnazione dell'assoluzione da parte del PM è obbligatoria la rinnovazione solo delle prove dichiarative ritenute decisive secondo le ragioni prospettate nell'impugnazione; la difesa non ha indicato concretamente la decisività delle deposizioni omesse né ha sollevato tempestivamente in appello l'incompletezza dell'istruttoria. Ha anche ritenuto corretta e sufficiente la "motivazione rafforzata" della Corte d'appello, che ha esaminato criticamente le prove a fondamento dell'assoluzione e spiegato (con argomenti coerenti e riscontri) perché le dichiarazioni dei coimputati fossero più convincenti, non esistendo aporie tali da rendere irragionevole la valutazione di merito. La condanna in secondo grado (pena con sospensione condizionale e statuizioni civili in favore dell'ASL TO5) è stata pertanto confermata; il ricorso per cassazione è stato respinto e hanno fatto seguito le conseguenze di legge (spese e statuizioni civili).
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello per la sentenza di assoluzione impugnata dal PM riguarda soltanto le prove dichiarative assunte in primo grado che siano state specificamente indicate nell'impugnazione come erroneamente valutate e ritenute decisive ai fini della responsabilità.
Codice penale, artt. 476 commi 1 e 2 e 479
artt. 476 commi 1 e 2 e 479 cod. pen.
Norme sostanziali che disciplinano la falsificazione di atti (qui: cartelle cliniche) e la responsabilità penale per tali condotte, che sono state ritenute integrati dai giudici di merito.
Disposizioni sull'istruttoria (Riforma Cartabia)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 (modifica art. 603 c.p.p.)
La modifica legislativa ha circoscritto l'obbligo di rinnovazione alle prove dichiarative assunte in dibattimento o nelle integrazioni probatorie previste per l'abbreviato; la Corte ha applicato tale criterio per delimitare le prove da rinnovare.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p. (limiti per motivazione ai fini della decisione)
Usato come riferimento per i limiti della motivazione e per le esigenze di motivazione ai fini della decisione in cassazione (tramite i limiti di allegazione e motivazione del ricorso).
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici)
richiamo a precedenti (es. Sez. U n. 27620/2016 Dasgupta; Sez. U n. 33748/2005 Mannino; altre sezioni citate)
Principi consolidati: definizione di "prove decisive"; necessità di motivazione rafforzata quando la Corte d'appello riforma l'assoluzione; onere di specifica allegazione da parte della difesa circa la decisività delle prove non rinnovate.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero impugna una sentenza di assoluzione l'obbligo di rinnovazione in appello delle testimonianze si applica solo alle dichiarazioni ritenute decisive dall'appellante e specificamente indicate nell'impugnazione; non riguarda automaticamente tutte le prove favorevoli all'imputato.
- La difesa che lamenta omissioni istruttorie in appello deve indicare concretamente quale apporto probatorio (con riferimento ai contenuti delle deposizioni) sarebbe stato decisivo per l'esito e sollevare tempestivamente l'eccezione in udienza d'appello; deduzioni generiche risultano inammissibili.
- La riforma dell'assoluzione in appello richiede sempre una motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve spiegare punto per punto perché attribuisce diversa valenza probatoria alle dichiarazioni e confutare le ragioni salienti dell'assoluzione di primo grado.
- Le ammissioni di responsabilità e il patteggiamento dei coimputati possono incidere significativamente sulla valutazione della loro credibilità, purché sussistano riscontri e assenza di motivi di astio o vantaggi evidenti che ne possano comprometterne l'attendibilità.
- In materia di prova indiziaria è necessario un esame unitario e globale del quadro probatorio: la rinnovazione o l'esclusione di singole prove deve essere valutata rispetto alla loro potenziale influenza sull'insieme probatorio e non in termini meramente parziali.
- Le domande di risarcimento avanzate dalla parte civile devono essere motivate specificamente in grado di merito; contestazioni generiche sulla quantificazione o sulla natura del danno sono inammissibili se non confrontano concretamente le ragioni dei giudici di merito.
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