Cassazione Civile, Ordinanza n. 26521/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha rettificato la rendita proposta per un complesso immobiliare destinato a silos per granaglie, modificando la categoria da E/1 a D/7 e attribuendo una rendita più elevata. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: la nullità per inesistenza della notifica; l'illegittimità della rendita per difetto di allegazione dell'atto di stima diretta; l'erroneità della categoria catastale attribuita e della rendita determinata. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, sostenendo che la rettifica di categoria richiedeva la specificazione delle differenze riscontrate e che l'allegato conteneva solo dati numerici; 2) motivazione apparente della sentenza di appello, per non aver chiarito il significato di autonomia funzionale e reddituale dell'immobile; 3) violazione della disciplina normativa sulla classificazione catastale delle unità nelle categorie E, deducendo che i silos, essendo su area demaniale e funzionali alla banchina portuale, sarebbero privi di autonomia reddituale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il nesso funzionale inscindibile tra silos, depositi e porto mercantile e la destinazione allo stoccaggio temporaneo delle granaglie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha affermato che, in caso di classamento DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando i fatti dichiarati dal contribuente non vengono contestati e la divergenza dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; solo se l'Ufficio modifica gli elementi di fatto occorre una motivazione più analitica. Quanto al secondo, ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR aveva richiamato e condiviso l'accertamento della CTP. Quanto ai motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito che la nozione di autonomia funzionale e reddituale impedisce la classificazione in categoria E di immobili destinati ad uso commerciale o industriale quando siano, per loro natura, atti a produrre un reddito proprio; ha quindi ritenuto corretto il classamento in D/7 del complesso adibito a silos, poiché destinato a uso commerciale e idoneo a produrre reddito, precisando anche che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque inammissibile per doppia conforme sull'accertamento fattuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale; la Corte ne conferma l'applicazione secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla sufficienza motivazionale nei classamenti DOCFA.
art. 3 L. n. 241 del 1990
richiamato come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso concreto la motivazione dell'atto è stata ritenuta sufficiente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere l'apparenza della motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha recepito l'accertamento della CTP.
art. 2, commi 40-42, d.l. n. 262 del 2006
"qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
la disposizione è letta nel senso che nelle categorie catastali E non possono rientrare immobili o porzioni di immobili destinati ad usi commerciali, industriali o diversi quando abbiano autonoma funzionalità e capacità reddituale.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5
richiamato nel combinato disposto con la normativa successiva per interpretare il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale degli immobili.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40
richiamato nel combinato disposto con la normativa catastale per definire i presupposti della classificazione in categoria E.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è ritenuta inammissibile anche per doppia conforme sull'accertamento di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
art. 1, comma 578, L. n. 205 del 2017
menzionato incidentalmente per segnalare un mutamento normativo dal 1 gennaio 2020 sulla classificazione catastale; non incide sulla decisione del caso, riferito a periodo precedente.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato in via DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio si limita a indicare i dati oggettivi e la categoria attribuita, se non contesta i fatti dichiarati dal contribuente e la divergenza dipende solo da una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile.
- Se l'Ufficio muta gli elementi di fatto posti a base della stima, la motivazione dell'avviso deve essere più puntuale e deve specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare il thema decidendum.
- Non sussiste motivazione apparente quando il giudice di appello rinvia e aderisce in modo chiaro alla ricostruzione già svolta dal primo giudice, purché tale rinvio consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
- Ai fini della categoria catastale E, l'autonomia funzionale e reddituale va intesa come attitudine del bene a essere, per sé, utile e a produrre un proprio reddito; se l'immobile è destinato a uso commerciale o industriale ed è idoneo a generare reddito autonomo, non può essere compreso nella categoria E.
- La classificazione catastale degli immobili portuali dipende dalla funzione concreta svolta dal bene e non dalla sola localizzazione demaniale o dalla destinazione pubblicistica dell'area; è quindi rilevante l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale o commerciale.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la censura investe un accertamento di fatto già confermato dal giudice di merito con sentenza conforme a quella di primo grado.
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