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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12046/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la condanna per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: il ricorrente contestava l'omessa rinnovazione della valutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 sostenendo di aver scontato una detenzione superiore a due anni (2 anni, 9 mesi e 26 giorni) che avrebbe sospeso l'esecuzione della misura; inoltre deduceva profili di illegittimità della misura alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura ripetitiva e priva di prova documentale idonea: non risultava che il ricorrente avesse subito una detenzione per espiazione pena superiore a due anni anteriormente alla commissione del reato; la documentazione prodotta attestava invece una prosecuzione della pena in regime di affidamento in prova anche per periodi successivi al fatto. Sul secondo motivo la Corte l'ha giudicato generico e nuovo, osservando che eventuali questioni di illegittimità della misura dovrebbero essere sollevate davanti al giudice della prevenzione; la declaratoria di inammissibilità è stata seguita dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Stabilisce l'obbligo di rivalutazione della pericolosità a seguito di una detenzione per espiazione pena protrattasi per almeno due anni; la Corte ha interpretato che si richiede effettiva "detenzione" per quel periodo e non misure alternative come l'affidamento in prova al servizio sociale

  • art. 1 nn. 1) e 2) legge 27 dicembre 1956 n. 1423

    Norme che consentono l'applicazione della misura di prevenzione ai soggetti ritenuti 'abitualmente dediti ai traffici delittuosi' o che vivono in tutto o in parte di proventi illeciti; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di incostituzionalità parziale non travolge automaticamente il caso concreto e che la questione va verificata dal giudice della prevenzione

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Norma sanzionatoria circa la violazione di obblighi previsti dalla normativa sulle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto irrilevante per il ricorso la pronuncia costituzionale richiamata riguardo a questa disposizione quanto al caso specifico

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e nullità per insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto le censure ripetitive e non fondate

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di produrre documentazione probatoria necessaria; la Corte ha dichiarato il motivo autosufficientemente carente poiché il ricorrente non ha allegato atti a dimostrare la detenzione per oltre due anni

  • sent. Corte Cost. n. 24/2019 e n. 25/2019

    Pronunce di illegittimità costituzionale su profili delle misure di prevenzione; la Corte di cassazione ha osservato che la loro incidenza sul caso concreto deve essere valutata dal giudice della prevenzione e non può essere sollevata ex novo in cassazione in forma generica

  • Sezioni Unite n. 51407 del 21/06/2018 (Rv. 273952)

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente sulla necessità di rivalutazione della pericolosità dopo lunga sospensione dell'esecuzione della misura; la Corte ha ritenuto inapplicabile la richiamata norma al caso concreto perché non provata la sussistenza del presupposto temporale richiesto

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata dalla Corte di cassazione in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; la Corte ha ritenuto non presenti elementi idonei ad escludere la colpa e ha imposto la somma alla Cassa delle ammende

  • art. 23-bis legge n. 176/2020

    Norma procedurale menzionata in sede di discussione; non incide sul merito ma è richiamata per la regolarità delle richieste del Pubblico Ministero

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione dell'efficacia di una misura di prevenzione per l'effetto di una detenzione superiore a due anni ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011 è necessario provare documentalmente che si è stati in "detenzione" continuativa per il periodo richiesto; misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) non sono assimilate alla detenzione per tale norma
  • Questioni di illegittimità della misura di prevenzione, anche alla luce di pronunce di costituzionalità, devono essere sollevate e valutate dal giudice competente in materia di prevenzione (giudice della prevenzione) e non possono essere introdotte in cassazione in modo generico e per la prima volta
  • Motivi che riproducono censure già esaminate nei gradi precedenti senza nuovi elementi probatori sono considerati meramente ripetitivi e possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza
  • In cassazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: le deduzioni che richiedono prova devono essere corredate dei documenti necessari (art. 165-bis disp. att.) o verranno rigettate per carenza probatoria
  • Se la presunta detenzione rilevante decorre o si protrae in periodi successivi alla commissione del reato, tale periodo non è rilevante ai fini della sospensione dell'esecuzione della misura rispetto al fatto contestato

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