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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS-, ordinanza di demolizione emessa in data -OMISSIS- e notificata ai ricorrenti in data -OMISSIS-per quanto concerne la signora -OMISSIS-, in data -OMISSIS- per quanto concerne il signor -OMISSIS- ed in data -OMISSIS- per quanto concerne la signora-OMISSIS-, con la quale, vista la relazione redatta dall’Ufficio tecnico a seguito di sopralluogo eseguito in data-OMISSIS-, di accertamento della realizzazione di una costruzione così descritta: “nell’area cortilizia, è stata riscontrata la presenza di scala esterna di collegamento dal piano terra (cortile) al primo piano, realizzata in difformità ai titoli autorizzativi rilasciati”, il Comune di Bosconero ha ordinato la demolizione a cura delle parti ricorrenti delle opere abusive sopra descritte nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202503067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una scala esterna realizzata in asserita difformità dai titoli autorizzativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale con la quale era stata ordinata la demolizione, entro novanta giorni, di una scala esterna di collegamento tra il cortile e il primo piano, ritenuta realizzata in difformità dai titoli autorizzativi. È stata dedotta, in particolare, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché il Comune avrebbe contestualmente avviato e concluso il procedimento senza consentire ai destinatari dell'ordine di demolizione di partecipare e di contraddire le contestazioni. La censura è stata ritenuta rilevante anche in ragione dell'incertezza oggettiva circa la difformità dell'opera: i titoli autorizzativi non erano allegati né indicati nell'ordinanza e il Comune non aveva specificato la conformazione della scala assentita, mettendola a confronto con quella realizzata. La relazione tecnica depositata in giudizio, prodotta in ottemperanza a un'ordinanza istruttoria, non ha chiarito né la consistenza delle difformità né i titoli posti a fondamento dell'ordine di ripristino.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata e ha annullato l'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto manifestamente fondata la censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché il procedimento era stato avviato e concluso senza consentire ai proprietari di partecipare. La partecipazione avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione, soprattutto alla luce dell'incertezza sulla concreta difformità della scala rispetto ai titoli autorizzativi. Il vizio partecipativo è risultato strettamente connesso a un difetto istruttorio: né l'ordinanza né la successiva relazione tecnica comunale indicavano adeguatamente i titoli autorizzativi e il confronto tra il manufatto assentito e quello realizzato. L'annullamento è stato disposto facendo salvi i successivi provvedimenti che il Comune potrà adottare in contraddittorio con gli interessati e sulla base di un'istruttoria idonea. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    L'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati quando la loro partecipazione può consentire di apportare elementi utili alla decisione; l'omessa partecipazione determina l'illegittimità dell'ordinanza quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'accertamento dell'abuso.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con decisione in forma semplificata, previa verifica dell'integrità del contraddittorio e avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione non può essere adottata mediante contestuale avvio e conclusione del procedimento quando la partecipazione dell'interessato può fornire elementi utili all'accertamento dell'abuso e alla corretta individuazione delle opere da ripristinare.
  • Quando l'abuso consiste nella difformità di un manufatto rispetto a titoli edilizi preesistenti, l'amministrazione deve indicare o comunque rendere verificabili i titoli rilevanti e confrontare puntualmente l'opera assentita con quella realizzata, specificando la parte difforme.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento assume rilievo invalidante quando sussiste un'incertezza oggettiva sull'abusività o sulla difformità dell'opera e il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto apportare elementi conoscitivi utili.
  • L'annullamento dell'ordinanza di demolizione per violazione delle garanzie partecipative o per insufficienza istruttoria non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere, purché proceda in contraddittorio con gli interessati e sulla base di un'adeguata istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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