Cassazione Penale, Sentenza n. 2601/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena e applicato un aumento per recidiva in misura superiore a quello disposto dal Giudice dell'udienza preliminare. Denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 597 c.p.p., sostenendo che l'aumento per la recidiva era passato da mesi sei e €200 (disposto dal GUP) a un anno e €200 (disposto dalla Corte territoriale), violando il divieto di reformatio in peius e la corretta interpretazione delle norme sulla determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di patteggiamento/concordato, il controllo del giudice di appello sulla pena concordata è limitato alla legalità della pena e non può consistere in una modifica del negozio processuale liberamente stipulato dalle parti. Nel caso concreto l'aumento per la recidiva era frutto dell'accordo tra le parti e rientrava nei parametri di cui all'art. 63, comma 4, c.p., perciò non è ravvisabile illegalità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'accoglimento della proposta di concordato (patteggiamento) e la rideterminazione della pena: la Corte sottolinea che, una volta consacrato il negozio processuale, il giudice può solo accoglierlo o respingerlo e, se lo accoglie, verificare la legalità della pena
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente aveva invocato tali lett. per censurare la motivazione e la violazione di legge nella determinazione della recidiva, ma la Corte ha ritenuto il vizio non idoneo a superare l'inammissibilità quando riguarda elementi del negozio processuale concordato
art. 597 c.p.p.
Regola i casi di impugnazione avverso le sentenze penali; richiamata in relazione ai motivi di cassazione dedotti dal ricorrente
art. 63, comma 4, cod. pen.
Fornisce i parametri per la misura degli aumenti di pena (es. per recidiva); la Corte ha ritenuto che l'aumento concordato per la recidiva rientrasse nei limiti previsti da questa norma, escludendo l'illegalità della pena
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la facoltà di infliggere una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a €3.000
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel giudizio di cassazione; indica modalità procedurali straordinarie per la trattazione del ricorso
principio del divieto di reformatio in peius
Principio per cui non è ammesso peggiorare la posizione dell'imputato con un'appellazione attivata dallo stesso; la Corte ha comunque precisato che, nel contesto del concordato, la valutazione è limitata alla legalità della pena concordata
Massime di principio
- Quando la pena è frutto di un accordo tra le parti (concordato/art. 599-bis c.p.p.), il giudice di merito che lo accoglie può verificare solo la legalità della pena: non può modificare unilateralmente il contenuto del negozio processuale concordato
- I ricorsi per cassazione diretti a censurare la congruità o componenti negoziate della pena (es. misura dell'aumento per recidiva stabilita dalle parti) sono spesso dichiarati inammissibili se non è dimostrata una specifica illegalità della pena
- Per contestare con successo in Cassazione la determinazione della pena concordata è necessario dimostrare un vizio di illegittimità (es. violazione di limiti legali, error in iudicando che comporti nullità o palese violazione di norme imperative), non la mera discrepanza rispetto alla determinazione del giudice di primo grado
- Nel formulare un ricorso in materia di patteggiamento conviene concentrare le doglianze su vizi di calcolo o di applicazione di norme imperative (es. superamento dei limiti previsti dalla legge per aumenti o diminuzioni), allegando elementi precisi e calcoli;
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
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