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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-215/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 11 settembre 2025. — YX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Obiettivo di reinserimento sociale – Residenza della persona condannata – Presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione conformemente al suo diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva decisa da un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione – Articolo 8 – Obbligo, per lo Stato di esecuzione, di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena – Articolo 17 – Facoltà, per lo Stato di esecuzione, di determinare le modalità di esecuzione. — Causa C-215/24

Giurisprudenza europea62024CJ0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra mandato d’arresto europeo e decisione quadro 2008/909 sull’esecuzione delle pene nello Stato di esecuzione. Quando la consegna è rifiutata ex articolo 4, punto 6, e lo Stato di esecuzione prende in carico la pena, esso non può poi sospenderne l’esecuzione in base al proprio diritto interno fuori dai casi previsti dal diritto dell’Unione. La sospensione incide sulla sentenza e non rientra nelle sole modalità esecutive disciplinate dall’articolo 17. La Corte non esamina la quarta questione perché assorbita.

Mandato d’arresto europeo e riconoscimento dell’esecuzione: uno Stato di esecuzione che abbia rifiutato la consegna ex articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non può poi sospendere, in base al proprio diritto interno, l’esecuzione della pena detentiva riconosciuta ai sensi della decisione quadro 2008/909.

La questione giuridica

Se, dopo il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e dopo la presa in carico dell’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione, un’altra autorità di quest’ultimo possa sospendere l’esecuzione della pena detentiva sulla base del proprio diritto interno; in particolare, se tale sospensione rientri nell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 oppure costituisca una modifica vietata dalla sentenza da riconoscere ai sensi dell’articolo 8.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che ostano a che, quando lo Stato di esecuzione ha rifiutato la consegna in base all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e ha assunto l’esecuzione della pena, un’altra autorità di tale Stato sospenda successivamente l’esecuzione della pena detentiva applicando il proprio diritto interno. Una simile sospensione non costituisce una mera modalità di esecuzione ai sensi dell’articolo 17, ma incide sulla sostanza della pena e rientra nella sfera del riconoscimento della sentenza, che può essere adattata solo nei limiti tassativi previsti dall’articolo 8.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articoli 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17 e 21 decisione quadro 2008/909/GAI
  • Decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 1 e articolo 2 decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Mandato d’arresto europeo, presa in carico dell’esecuzione della pena e sospensione dell’esecuzione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia in materia di cooperazione giudiziaria penale. La Corte è chiamata a chiarire se, dopo il rifiuto della consegna della persona ricercata ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, lo Stato di esecuzione possa poi sospendere l’esecuzione della pena detentiva applicando il proprio diritto interno, alla luce della decisione quadro 2008/909.

Fatti del procedimento principale

Nel 2018 il giudice portoghese ha condannato YX a sei mesi di reclusione per frode fiscale; la pena detentiva era stata poi sostituita con una pena pecuniaria giornaliera, non pagata dall’interessato. Il giudice ha quindi disposto l’esecuzione della pena detentiva. Poiché YX si era trasferito in Spagna, il giudice portoghese ha emesso un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione della pena.

L’autorità giudiziaria spagnola ha rifiutato la consegna in applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, ritenendo di poter eseguire la pena in Spagna. Successivamente, un giudice spagnolo ha sospeso l’esecuzione della pena per due anni in base all’articolo 80 del codice penale spagnolo. Il pubblico ministero portoghese ha quindi sollevato la questione dinanzi alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che consente il rifiuto facoltativo dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo quando la persona ricercata dimori, sia cittadina o risieda nello Stato di esecuzione, purché tale Stato si impegni a eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno.

Quanto alla decisione quadro 2008/909, sono centrali:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, che fissa come scopo il reinserimento sociale della persona condannata;
  • l’articolo 4, che disciplina i criteri di trasmissione della sentenza e del certificato;
  • l’articolo 8, che impone il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, ammettendo adattamenti solo in caso di incompatibilità della durata o della natura della pena con il diritto dello Stato di esecuzione;
  • l’articolo 12, sull’obbligo di decidere quanto prima possibile;
  • l’articolo 13, sul ritiro del certificato prima dell’inizio dell’esecuzione;
  • l’articolo 17, che attribuisce allo Stato di esecuzione la disciplina delle modalità di esecuzione, comprese liberazione anticipata o condizionale;
  • l’articolo 21, sulle comunicazioni tra Stati membri.

La Corte richiama inoltre la decisione quadro 2008/947, per chiarire il diverso ambito delle misure di sospensione condizionale, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo. Le questioni sono pertinenti perché la loro risposta può determinare se il giudice del rinvio debba proseguire o chiudere il procedimento principale. Non si tratta di quesiti ipotetici e la Corte dispone degli elementi necessari per pronunciarsi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce il rapporto tra le due decisioni quadro. Se lo Stato di esecuzione intende rifiutare la consegna ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la presa in carico dell’esecuzione della pena è disciplinata dalla decisione quadro 2008/909 e richiede il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza e del certificato secondo l’articolo 4 di tale decisione quadro.

La Corte precisa che la cooperazione deve essere effettiva e che le autorità degli Stati membri devono utilizzare appieno gli strumenti di consultazione previsti dal sistema, in particolare quando l’esecuzione avviene in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza della persona condannata.

Nel merito, la Corte distingue nettamente tra:

  • le modalità di esecuzione della pena, regolate dall’articolo 17, che riguardano la gestione materiale dell’esecuzione e istituti quali la liberazione anticipata o condizionale;
  • la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva prima che essa inizi effettivamente, che incide sulla stessa sentenza da eseguire e non sulle sole modalità esecutive.

La sospensione non rientra nelle ipotesi di adattamento consentite dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, poiché nel caso concreto non vi è alcuna incompatibilità tra durata o natura della pena e diritto dello Stato di esecuzione. Inoltre, ammettere una simile sospensione al di fuori dei casi tassativi previsti dal diritto dell’Unione comprometterebbe la fiducia reciproca tra Stati membri e l’equilibrio del sistema di riconoscimento reciproco.

La Corte rafforza tale conclusione richiamando la decisione quadro 2008/947: il fatto che le misure di sospensione condizionale siano disciplinate da uno strumento distinto conferma che la decisione se concedere o meno la sospensione dell’esecuzione della pena appartiene alla fase di condanna e alla competenza dello Stato di emissione, non alla fase esecutiva nello Stato di esecuzione.

Decisione e conseguenze pratiche

La Corte dichiara che l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 ostano a che un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, dopo aver rifiutato la consegna ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e dopo essersi impegnata a eseguire la pena, sospenda successivamente l’esecuzione della pena detentiva in base al proprio diritto interno.

La quarta questione resta assorbita. La Corte aggiunge che, se l’esecuzione della pena non è ancora iniziata, lo Stato di emissione può ancora ritirare il certificato ai sensi dell’articolo 13 della decisione quadro 2008/909 e chiedere la consegna della persona ricercata, ove manchi un’effettiva presa in carico conforme al diritto dell’Unione.

Principio affermato

La sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata nello Stato di emissione non può essere disposta dallo Stato di esecuzione sulla base del solo diritto interno, salvo i limiti tassativi previsti dalla decisione quadro 2008/909; in particolare, essa non è una mera modalità di esecuzione ai sensi dell’articolo 17, ma attiene alla sentenza da riconoscere e, quindi, rientra nell’ambito dell’articolo 8.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeoriconoscimento reciproco delle sentenze penaliesecuzione delle pene detentivereinserimento socialecooperazione giudiziaria penale

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