Cassazione Civile, Ordinanza n. 25342/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi alla Gestione Artigiani ritenendo imponibili i redditi conseguiti dal resistente quale socio di società di capitali. Il contribuente aveva opposto l'atto e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, ritenendo che, ai fini della base imponibile contributiva, rilevassero i soli redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale e che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, fossero redditi di capitale e quindi esclusi dalla contribuzione INPS. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n. 438/1992, e della L. n. 233/1990, sostenendo che una interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di includere nella base imponibile tutti i redditi d'impresa, indipendentemente dal fatto che derivino da partecipazione a società di persone o di capitali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, aderendo all'orientamento già affermato in precedenti arresti e richiamando anche la coerenza del sistema alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva INPS gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'INPS, con inoltre l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. n. 384/1992
La base imponibile contributiva va individuata con riferimento ai redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; gli utili da mera partecipazione a società di capitali, se qualificati fiscalmente come redditi di capitale, non vi rientrano.
L. n. 438/1992
Norma di conversione richiamata quale base della disciplina previdenziale applicata al caso.
L. n. 233/1990
Norma richiamata dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'orientamento consolidato seguito dalla Corte.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per la rituale comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Corte costituzionale n. 354/2001
Richiamata come conferma della coerenza del sistema rispetto all'esclusione dei redditi di capitale dalla base contributiva in esame.
Massime di principio
- Nella determinazione della base imponibile contributiva dei lavoratori autonomi, rilevano soltanto i redditi che la disciplina previdenziale, letta in coerenza con quella fiscale, assoggetta effettivamente a contribuzione; non ogni provento percepito dal soggetto iscritto è automaticamente imponibile.
- Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non redditi d'impresa; pertanto non concorrono alla base imponibile per i contributi INPS dovuti alla gestione artigiani.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina previdenziale non può estendere l'obbligo contributivo oltre i limiti risultanti dal coordinamento tra normativa previdenziale e qualificazione fiscale del reddito.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso che ne solleciti la revisione senza offrire argomenti nuovi e decisivi è destinato al rigetto.
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