Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25342/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi alla Gestione Artigiani ritenendo imponibili i redditi conseguiti dal resistente quale socio di società di capitali. Il contribuente aveva opposto l'atto e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, ritenendo che, ai fini della base imponibile contributiva, rilevassero i soli redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale e che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, fossero redditi di capitale e quindi esclusi dalla contribuzione INPS. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n. 438/1992, e della L. n. 233/1990, sostenendo che una interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di includere nella base imponibile tutti i redditi d'impresa, indipendentemente dal fatto che derivino da partecipazione a società di persone o di capitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, aderendo all'orientamento già affermato in precedenti arresti e richiamando anche la coerenza del sistema alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva INPS gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'INPS, con inoltre l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. n. 384/1992

    La base imponibile contributiva va individuata con riferimento ai redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; gli utili da mera partecipazione a società di capitali, se qualificati fiscalmente come redditi di capitale, non vi rientrano.

  • L. n. 438/1992

    Norma di conversione richiamata quale base della disciplina previdenziale applicata al caso.

  • L. n. 233/1990

    Norma richiamata dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'orientamento consolidato seguito dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la rituale comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte costituzionale n. 354/2001

    Richiamata come conferma della coerenza del sistema rispetto all'esclusione dei redditi di capitale dalla base contributiva in esame.

Massime di principio

  • Nella determinazione della base imponibile contributiva dei lavoratori autonomi, rilevano soltanto i redditi che la disciplina previdenziale, letta in coerenza con quella fiscale, assoggetta effettivamente a contribuzione; non ogni provento percepito dal soggetto iscritto è automaticamente imponibile.
  • Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non redditi d'impresa; pertanto non concorrono alla base imponibile per i contributi INPS dovuti alla gestione artigiani.
  • L'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina previdenziale non può estendere l'obbligo contributivo oltre i limiti risultanti dal coordinamento tra normativa previdenziale e qualificazione fiscale del reddito.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso che ne solleciti la revisione senza offrire argomenti nuovi e decisivi è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.