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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela del silenzio-assenso relativo all'autorizzazione per una stazione radio base, ordinanza di rimessione in pristino e silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato al Comune un'istanza ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base destinata alla copertura del servizio di telefonia mobile e delle reti 5G. A seguito del parere favorevole dell'ARPA e dell'autorizzazione del Genio Civile, si era formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. Dopo l'avvio dei lavori, la Polizia Municipale aveva diffidato la società a sospendere le opere e il Comune aveva annullato in autotutela il titolo tacito, ritenendo l'intervento incompatibile con la zona F6 del PRG, qualificata come parco territoriale, e contestando inoltre la mancata presentazione del piano annuale delle installazioni. La ricorrente ha dedotto: l'erronea applicazione dei divieti edilizi ordinari a un'infrastruttura di telecomunicazione assimilata dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria; l'assenza di istruttoria e di ponderazione dell'interesse pubblico alla copertura del servizio; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio e omesso contraddittorio; la violazione dei presupposti dell'autotutela, per mancata indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale e per lesione dell'affidamento; l'illegittimità del richiamo al piano annuale delle installazioni, ritenuto un adempimento meramente informativo e non condizionante la formazione del titolo. Con i primi motivi aggiunti è stata impugnata l'ordinanza di rimessione in pristino, deducendo invalidità derivata dall'illegittimità dell'annullamento del silenzio-assenso, errata qualificazione dell'intervento, travisamento del dato catastale e violazione della disciplina speciale sulle comunicazioni elettroniche. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità presentata per correggere la discrasia tra le particelle catastali indicate nella domanda e quella interessata dai lavori.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali e regionali, poiché gli atti impugnati erano stati adottati esclusivamente dal Comune. Ha ritenuto che la divergenza tra la particella catastale indicata nell'istanza e quella interessata dall'intervento costituisse un refuso riconoscibile e non una difformità sostanziale, sulla base dell'esame complessivo degli elaborati progettuali; tale errore non incideva sull'identificabilità o sulla localizzazione effettiva dell'impianto. L'annullamento in autotutela è stato ritenuto illegittimo sia per violazione delle garanzie partecipative, non essendo stato preceduto dalla comunicazione di avvio né da un effettivo contraddittorio, sia per l'assenza di una motivazione concreta e puntuale sull'interesse pubblico attuale alla rimozione del titolo e sulla ponderazione dell'affidamento maturato. Il TAR ha inoltre affermato che le stazioni radio base sono assimilate dall'art. 43 del d.lgs. n. 259/2003 alle opere di urbanizzazione primaria e sono funzionalmente compatibili con le destinazioni urbanistiche, sicché la classificazione dell'area in zona F6 non poteva costituire, di per sé, un ostacolo assoluto. È stato ritenuto illegittimo anche il richiamo al piano annuale delle installazioni, non potendo l'amministrazione imporre oneri procedimentali o documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale; inoltre, il piano comunale individuava comunque un sito destinato a nuovo insediamento in prossimità dell'area interessata. Il ricorso introduttivo è stato quindi accolto ed è stato annullato il provvedimento di autotutela. I primi motivi aggiunti sono stati accolti perché l'ordinanza di rimessione in pristino si fondava sull'erroneo presupposto dell'assenza di un valido titolo abilitativo ed era affetta da invalidità derivata. Quanto ai secondi motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more il Comune aveva accolto l'istanza di accertamento di conformità, soddisfacendo integralmente l'interesse sostanziale della ricorrente. Le spese, liquidate in euro 3.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003

    La disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche regola l'autorizzazione delle stazioni radio base; tali infrastrutture sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e il silenzio-assenso si forma secondo i presupposti previsti dalla normativa statale.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Il silenzio-assenso sull'istanza per la realizzazione della stazione radio base costituisce un titolo abilitativo che l'amministrazione non può rimuovere illegittimamente in autotutela.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    L'annullamento in autotutela di un titolo formatosi per silenzio-assenso deve essere preceduto dalle garanzie partecipative, quando l'esercizio del potere presenta profili di discrezionalità e richiede il contributo dell'interessato.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L'autotutela richiede, oltre all'illegittimità originaria dell'atto, una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e sulla ponderazione dell'affidamento del destinatario; un generico richiamo alla disciplina urbanistica non è sufficiente.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    L'accertamento di conformità è diretto alla verifica della doppia conformità urbanistico-edilizia dell'opera e non costituisce lo strumento necessario per correggere un mero errore materiale nell'individuazione catastale, quando l'intervento sia comunque identificabile e sostanzialmente conforme.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di autotutela deve esporre in modo adeguato le ragioni dell'interesse pubblico concreto e attuale che giustificano la rimozione del titolo.

  • art. 14 L.R. Sicilia n. 16/2016

    L'accoglimento dell'istanza di sanatoria intervenuto nelle more soddisfa l'interesse sostanziale azionato contro il silenzio-rigetto e determina la cessazione della materia del contendere su tale segmento.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base, in quanto assimilate dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria e funzionali a un servizio di interesse generale, non possono essere automaticamente assoggettate ai divieti previsti per l'edilizia ordinaria in ragione della sola destinazione urbanistica dell'area; eventuali limitazioni devono essere specifiche, ragionevoli e compatibili con la disciplina statale sulle comunicazioni elettroniche.
  • L'amministrazione non può subordinare la formazione del silenzio-assenso previsto dalla disciplina statale sulle stazioni radio base alla presentazione o all'inclusione dell'intervento in un piano comunale delle installazioni, quando tale adempimento non costituisce presupposto previsto dalla norma primaria.
  • L'annullamento in autotutela di un titolo formatosi per silenzio-assenso richiede il rispetto delle garanzie partecipative, quando il potere esercitato presenta profili discrezionali, e deve essere sorretto da una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, comparato con l'affidamento del destinatario.
  • Una discrasia catastale riconoscibile dagli elaborati progettuali e non incidente sull'effettiva identificabilità e localizzazione dell'opera costituisce mero errore materiale e non determina, di per sé, una difformità sostanziale rispetto al titolo abilitativo.
  • L'ordinanza di rimessione in pristino fondata esclusivamente sull'asserita assenza di un titolo abilitativo è affetta da invalidità derivata quando il provvedimento che ha rimosso il titolo sia annullato per illegittimità.
  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione accoglie l'istanza sostanziale oggetto di un'impugnazione avverso il silenzio-rigetto, determinando il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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