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Ordinanza

Ordinanza n. 7328/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1884/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n. 2616/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto del termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; alla sezione di Latina spetterà ogni ulteriore valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite. Non è stata esaminata nel merito la domanda di ottemperanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1884/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua quale foro competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da ottemperare è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ai sensi anche dell'art. 47 c.p.a. La sede di Roma ha pertanto dichiarato la propria incompetenza.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la relativa sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Individua il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • Quando, in applicazione delle regole di ripartizione interna previste dall'art. 47 c.p.a., la controversia appartiene a una sezione staccata del TAR, la sede del capoluogo deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente.
  • La dichiarazione di incompetenza nel giudizio amministrativo non definisce nel merito la domanda di ottemperanza; il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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