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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della prestazione erogata in forma di capitale da un fondo di previdenza complementare aziendale, già denominato P. e successivamente XXXX, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute applicate dall'amministrazione, sostenendo che la parte del capitale corrispondente al rendimento dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50%. L'Agenzia delle entrate ha contestato la decisione della CTR, ritenendo non provata né correttamente quantificata l'esistenza di un rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. In particolare, la certificazione prodotta indicava genericamente dei rendimenti, senza dimostrare che fossero il risultato di effettivi investimenti del fondo sul mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa ad altra composizione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha precisato che, per gli iscritti a fondi di previdenza complementare prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata per la sorte capitale, mentre la ritenuta del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato, anche non finanziario, del capitale accantonato. Non sono sufficienti rendimenti determinati mediante riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali, né quelli ricavati dalla redditività complessiva dell'impresa datrice di lavoro. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece integralmente soggetti a tassazione separata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Le prestazioni in forma di capitale "comunque" a tassazione separata

    La disposizione si applica, secondo la norma interpretativa successiva, agli iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del decreto.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30 del 1997

    La disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo TUIR devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993

    Introduce il discrimine tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementari.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001

    Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente

    Per i vecchi iscritti, le nuove regole fiscali si applicano alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001; quelle maturate prima restano assoggettate alla disciplina precedente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2000 e integralmente alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Prevede la ritenuta del 12,50%, applicabile in via analogica alla sola componente della prestazione qualificabile come rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41, ora 44, comma 1, lett. g-quater), e 42, ora 45, comma 4

    Consentono l'equiparazione fiscale tra capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione, giustificando l'applicazione analogica della ritenuta del 12,50% ai rendimenti effettivi.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    La Corte ha enunciato il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Per i vecchi iscritti a un fondo pensione complementare, la prestazione in capitale deve essere scomposta tra sorte capitale e rendimento, applicando regimi fiscali diversi in base alla data di maturazione.
  • La tassazione agevolata del 12,50% riguarda soltanto il rendimento netto prodotto dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato; non si applica automaticamente all'intera differenza tra capitale liquidato e contributi versati.
  • Una certificazione generica del fondo o del datore di lavoro non è sufficiente: occorre documentare l'origine del rendimento, gli investimenti effettuati, il capitale investito e il metodo di calcolo.
  • Rendimenti determinati con criteri attuariali, mediante riserve matematiche o sulla base della redditività generale dell'impresa non equivalgono a rendimenti da investimento sul mercato.
  • La nozione di mercato non è limitata al mercato finanziario: possono rilevare anche investimenti su altri mercati, come quello immobiliare, purché vi sia un effettivo impiego del capitale accantonato.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente a tassazione separata, indipendentemente dalla loro composizione interna.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio stabilito dalla Cassazione e le parti devono fornire prove specifiche e coerenti con l'accertamento richiesto.

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