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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35286/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una associazione sportiva dilettantistica era destinataria di un avviso di accertamento per IRAP, IRES e IVA relativo a un periodo d'imposta nel quale l'Ufficio aveva ritenuto decaduta la sua agevolazione fiscale ex L. n. 398 del 1991, rideterminando il reddito ai sensi degli artt. 143 e 55 TUIR e irrogando sanzioni anche nei confronti di alcuni soggetti ritenuti solidalmente e personalmente responsabili in quanto membri del consiglio direttivo e gestori dell'associazione. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma in appello la decisione era stata riformata con conferma dell'atto impositivo. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato la ritenuta indiretta distribuzione di utili e non avesse valutato le difese; 2) violazione delle norme sull'accertamento presuntivo e sull'onere della prova, assumendo che la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a escludere la distribuzione indiretta di utili e che i compensi ai collaboratori fossero corrispettivi per attività svolta; 3) violazione dell'art. 38 c.c. e dell'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, contestando la responsabilità personale e solidale per sanzioni dei singoli soggetti, ritenendo insufficiente la mera partecipazione al consiglio direttivo senza prova di concreta attività negoziale in nome e per conto dell'ente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era chiara e sufficientemente articolata, con indicazione degli elementi fattuali valorizzati (assenza di contabilità separata, modalità dei pagamenti, mancato riscontro di ricevute, mancato rispetto della disciplina richiamata). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, nella sostanza, mirava a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in cassazione. Ha respinto il terzo motivo: quanto alla responsabilità personale e solidale per le sanzioni, ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi secondo cui, per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute, risponde il soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo di investitura; inoltre la sentenza impugnata aveva accertato non solo la carica, ma anche la concreta ingerenza dei soggetti nei rapporti bancari e nella gestione. La censura relativa all'art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997 è stata dichiarata inammissibile perché non risultava tempestivamente proposta nei gradi di merito e, comunque, mancavano allegazioni e prove sull'assenza di dolo o colpa grave. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.c.

    richiamato, in combinazione con le norme processuali sulla motivazione, per sostenere e poi escludere la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione perché la sentenza d'appello era comprensibile e logicamente articolata

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse assolto l'obbligo motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la deduzione del vizio di nullità della sentenza; la Corte ha escluso la sussistenza di un error in procedendo

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione all'accertamento induttivo/presuntivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del merito

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l'accertamento IVA; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché volta a contestare la valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sull'onere della prova; la Corte ha ribadito che non può trasformarsi in censura sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva il merito dell'apprezzamento probatorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione fattuale compiuta dalla CTR

  • art. 38 c.c.

    interpretato nel senso che, per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale sorge non per la mera carica, ma per l'effettiva attività negoziale svolta in nome e per conto dell'associazione; per i debiti tributari rileva l'effettiva direzione della gestione nel periodo considerato

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in tema di responsabilità per sanzioni tributarie; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di tempestiva deduzione e, comunque, per mancata allegazione/prova dell'assenza di dolo o colpa grave

  • art. 37, comma 2, L. n. 342 del 2000

    richiamato dalla CTR quale elemento del quadro normativo fiscale non rispettato dall'associazione; la Corte ha valorizzato tale richiamo nel confermare la motivazione della sentenza d'appello

  • art. 143 TUIR

    richiamato per la rideterminazione del reddito complessivo conseguente alla perdita del regime agevolato

  • art. 55 TUIR

    richiamato per la determinazione del reddito in conseguenza della decadenza dal regime agevolato

  • L. n. 398 del 1991

    richiamata quale disciplina agevolativa di cui l'Ufficio ha contestato la perdita dei requisiti applicativi

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel passaggio sulla nascita ex lege delle obbligazioni tributarie

  • art. 116 c.p.c.

    evocato per escludere che in cassazione possa essere rivalutato il convincimento del giudice di merito sulla maggiore o minore attendibilità delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali o ottenere una nuova lettura del fatto

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta la semplice sintesi o la mancata confutazione analitica di tutte le deduzioni di parte, se la ratio decidendi è comunque intellegibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sotto il pretesto della violazione di legge o dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il giudizio di cassazione non può sostituire il convincimento del giudice di merito.
  • Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discende dalla sola carica rivestita, ma dall'attività effettivamente svolta in nome e per conto dell'ente; chi la invoca deve provare la concreta ingerenza negoziale.
  • In materia di debiti tributari delle associazioni non riconosciute, la responsabilità del soggetto investito di cariche gestorie si collega all'effettiva direzione della gestione nell'arco temporale di riferimento, e si estende alle sanzioni e al tributo non corrisposto nei limiti del periodo di investitura.
  • La censura relativa a una norma o eccezione non dedotta nei gradi di merito è inammissibile in cassazione; inoltre, quando si contesti la responsabilità per sanzioni tributarie, occorre allegare e provare i fatti idonei a escludere dolo o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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