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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Agevolazioni - Per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata al 10% è dirimente l'aspetto della "destinazione particolare" - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero della maggiore IVA, sostenendo di avere diritto all'aliquota agevolata del 10% per l'olio di palma destinato alla produzione di energia elettrica. A suo avviso, il trasferimento dell'olio presso A. S.r.l. era solo fisico e avveniva in conto lavorazione, per consentirne la liquefazione, senza mutarne la destinazione finale. Contestava inoltre che il pagamento delle somme richieste costituisse acquiescenza e negava la sussistenza delle violazioni sanzionate. L'Agenzia sosteneva invece che la merce fosse stata trasferita, durante il controllo doganale, presso un luogo non previsto dall'autorizzazione e a un soggetto privo della necessaria autorizzazione al regime di destinazione particolare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisivo il rispetto della destinazione particolare e degli obblighi formali e autorizzativi connessi al trasferimento delle merci. Poiché gli oli erano stati inviati al deposito di A. S.r.l., non contemplato nell'autorizzazione della società e non autorizzato a ricevere merci soggette a destinazione particolare, la società è stata considerata inadempiente. È stata quindi esclusa l'aliquota IVA agevolata del 10%, con applicazione della maggiore imposizione, e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 21 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    La destinazione particolare costituisce presupposto rilevante per il beneficio tariffario.

    La destinazione specifica della merce è un elemento dirimente per il riconoscimento del trattamento agevolato; non è sufficiente dimostrare soltanto l'utilizzo finale previsto, se non sono rispettati gli obblighi del regime doganale.

  • Artt. 291-304 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Il regime di destinazione particolare comporta obblighi di controllo, tracciabilità, movimentazione e utilizzo della merce secondo quanto previsto dall'autorizzazione doganale.

  • Art. 296 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali; per trasferimenti diversi sono richieste le procedure e la documentazione previste.

    Il trasferimento presso un luogo non indicato nell'autorizzazione o a un soggetto privo di autorizzazione non è neutro, anche se effettuato per conto lavorazione o senza trasferimento della proprietà.

  • Numero 104, Parte III, Tabella A, DPR n. 633/1972

    Prevede l'aliquota IVA del 10% per determinati prodotti destinati alla produzione di energia elettrica, ma il beneficio presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali connesse alla destinazione particolare.

  • Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 20/D del 16 aprile 2003

    Le movimentazioni dei prodotti ammessi a un beneficio tariffario per destinazione particolare devono essere contabilizzate in appositi registri fiscali, con riferimento ai documenti di accompagnamento e alle comunicazioni di avvio delle lavorazioni; tali risultanze devono essere richiamate nei verbali di appuramento finale.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un'aliquota IVA o di un trattamento doganale agevolato fondato sulla destinazione particolare, non basta che la merce sia destinata in concreto all'uso agevolato: devono essere rispettate anche le autorizzazioni, le procedure di trasferimento, gli obblighi di registrazione e la tracciabilità.
  • Il trasferimento fisico della merce a un terzo, anche in conto lavorazione e senza trasferimento della proprietà, può costituire violazione se il luogo o il soggetto non sono espressamente autorizzati dal regime doganale.
  • Prima di spostare merci soggette a destinazione particolare occorre verificare che il luogo di lavorazione o deposito sia incluso nell'autorizzazione oppure ottenere preventivamente la necessaria autorizzazione o utilizzare la documentazione doganale prescritta.
  • La violazione degli obblighi strumentali può comportare la perdita del beneficio fiscale anche quando la destinazione finale agevolata della merce sia astrattamente dimostrabile.
  • Il pagamento provvisorio dell'imposta per evitare procedure esecutive non determina necessariamente acquiescenza, ma non impedisce comunque all'amministrazione di contestare la spettanza dell'agevolazione sulla base delle violazioni del regime doganale.

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