Sentenza del 29/01/2020 n. 331 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Ordinaria diligenza - lavoratore dipendente - controllo della busta paga - è necessaria. Violazione dell'ordinaria diligenza - dipendente - recupero a tassazione del maggior reddito - consegue. Diritto di rivalsa - verso il datore di lavoro - è ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a tassazione e le relative sanzioni per maggior reddito risultante dalla busta paga; la busta paga riportava indicazioni mendaci (trasferte mai effettuate) predisposte dal datore di lavoro. La questione verte sulla responsabilità del dipendente nell'esercizio dell'ordinaria diligenza nel controllo della busta paga e sulla possibilità di ottenere, in seguito, rivalsa nei confronti del datore di lavoro responsabile delle indicazioni false.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il dipendente avesse il dovere di esercitare l'ordinaria diligenza controllando la busta paga; la sua negligenza ha comportato l'assoggettamento a imposta sul maggior reddito e l'applicazione delle relative sanzioni. Tuttavia, è stato riconosciuto al dipendente il diritto di rivalsa (azione di regresso) nei confronti del datore di lavoro responsabile delle indicazioni mendaci, che potrà essere esercitato successivamente all'effettivo pagamento delle imposte e delle sanzioni da parte del lavoratore.
Norme richiamate
DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR)
La norma è stata interpretata nel senso che il maggior reddito risultante da documentazione (busta paga) è imponibile; l'omessa o erronea indicazione di elementi retributivi comporta la tassazione del contribuente che risulta fiscalmente pregiudicato
Codice Civile, artt. 2043 e 2049
Si evince il principio della responsabilità extracontrattuale e della responsabilità del datore di lavoro per fatti imputabili alla sua organizzazione: il dipendente, pur essendo gravato dalla tassa e dalle sanzioni per la propria negligenza, ha diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro che ha fornito indicazioni mendaci
Normativa sulle riscossioni e accertamenti fiscali (es. DPR 600/1973 e disposizioni sanzionatorie)
Le disposizioni procedurali e sanzionatorie fiscali sono state applicate per il recupero a tassazione e per l'imposizione delle sanzioni conseguenti all'omessa o falsa indicazione di redditi
Massime di principio
- Il dipendente ha l'obbligo di esercitare l'ordinaria diligenza nel verificare la propria busta paga: anomalie o voci inesistenti (es. trasferte non effettuate) devono essere prontamente contestate e documentate
- La negligenza del lavoratore nel controllo della retribuzione può comportare il suo assoggettamento a tassazione e l'applicazione di sanzioni; tali effetti non vengono automaticamente spostati sul datore di lavoro senza una successiva azione di rivalsa
- Dopo aver subito l'effetto fiscale (pagamento delle imposte e delle eventuali sanzioni), il lavoratore può esperire azione di rivalsa o regresso nei confronti del datore di lavoro che ha determinato la posizione fiscale erronea, mirando al ristoro delle somme versate
- È consigliabile conservare tutta la documentazione (buste paga, giustificativi di missioni/trasferte, corrispondenza con il datore) e contestare tempestivamente eventuali voci sospette per ridurre il rischio di responsabilità fiscale personale
- Nelle controversie similari, l'iter tipico è: (1) accertamento fiscale sull'emersione del maggior reddito, (2) tassazione e sanzioni a carico del lavoratore se emerge negligenza, (3) esercizio successivo della rivalsa del lavoratore contro il datore di lavoro per recuperare quanto corrisposto
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