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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16717 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento IVA, IRAP e IRPEG relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, nonché gli atti di contestazione delle sanzioni, emessi dopo la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe delle ONLUS. Sostenevano, in particolare, che la sede provinciale non fosse un autonomo soggetto d'imposta, che l'attività di trasporto assistito non avesse natura commerciale e che le sanzioni fossero state irrogate senza adeguata valutazione della mancanza di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché non indicavano chiaramente quale specifico vizio fosse imputato alla sentenza impugnata. Il secondo motivo era inoltre precluso dal giudicato interno formatosi sulla tardività della questione relativa all'art. 73 TUIR. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la CTR non aveva deciso sulla questione della colpevolezza e la censura avrebbe dovuto essere formulata come omessa pronuncia, dimostrando altresì che l'eccezione era stata proposta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. È stata confermata la ripresa fiscale e le ricorrenti sono state condannate a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 4.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

    L'art. 10 disciplina i requisiti delle ONLUS; il comma 5 è richiamato con riferimento alla prevalenza delle entrate derivanti dalla raccolta fondi rispetto alle attività istituzionali.

    La CTR ha ritenuto che l'attività di trasporto fosse organizzata secondo regole commerciali e che la raccolta fondi, svolta in modo continuativo e organizzato, producesse entrate notevolmente superiori a quelle istituzionali, in violazione dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di ONLUS.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Divieto di proporre in appello domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio.

    La CTR ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla violazione dell'art. 73 TUIR e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 perché proposta per la prima volta in appello.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73

    La norma è stata invocata per sostenere la natura di ente non commerciale, ma la relativa questione è stata ritenuta tardiva e quindi non esaminabile nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza.

    Il ricorso è inammissibile quando non chiarisce se la decisione sia censurata per violazione di legge, vizio motivazionale o altro specifico errore processuale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 16

    Le ricorrenti li hanno richiamati per contestare l'irrogazione delle sanzioni in assenza di colpevolezza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto denunciare l'omessa pronuncia della CTR e dimostrare la tempestiva deduzione della questione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Quando il giudice omette di decidere su una specifica eccezione, il vizio deve essere denunciato come omessa pronuncia, non mediante una generica censura di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile indicare con precisione il tipo di vizio denunciato e collegarlo puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata; una critica generica comporta l'inammissibilità.
  • Le questioni e le eccezioni devono essere proposte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio: quelle nuove introdotte in appello sono normalmente inammissibili.
  • Se il giudice non esamina una domanda o un'eccezione, il motivo corretto è l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con l'onere di dimostrare che la questione era stata effettivamente e tempestivamente proposta.
  • Per conservare la qualifica di ONLUS non è sufficiente dichiarare finalità sociali: occorre dimostrare concretamente il rispetto dei requisiti normativi e l'assenza di un'attività organizzata secondo modalità commerciali incompatibili con tale qualifica.
  • L'autonomia amministrativa e contabile di una sede territoriale può essere valorizzata dal giudice per riconoscerle una distinta soggettività tributaria, soprattutto quando la sede assume obbligazioni e gestisce autonomamente le proprie attività e risorse.

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