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Sentenza

Sentenza n. 4783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il provvedimento comunale del 12 novembre 2021 con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 23 maggio 2017 ed era stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. Deduceva il difetto del presupposto e la violazione del giusto procedimento, sostenendo di avere presentato una SCIA in sanatoria e che il Comune avrebbe dovuto definirne previamente l'esito, per poi accertare l'inottemperanza solo in caso di rigetto e dopo l'ulteriore termine di novanta giorni. Sosteneva inoltre la formazione di un titolo abilitativo per silentium, l'illegittimità del precedente diniego di accertamento di conformità, l'irrilevanza volumetrica e pertinenziale delle opere, la loro esecuzione per finalità di consolidamento e messa in sicurezza, nonché l'insussistenza dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica e della possibilità di ordinare la rimessione in pristino. Contestava anche l'applicazione automatica dell'importo massimo della sanzione, il difetto di motivazione sulla sua quantificazione, l'applicazione retroattiva del comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 a opere anteriori alla legge n. 164/2014 e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. In appello contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto incontestata l'inottemperanza, dichiarato inammissibili le doglianze relative alle caratteristiche delle opere e ritenuto tardiva la SCIA in sanatoria, depositata il 22 novembre 2021, rispetto all'ordinanza notificata il 31 maggio 2017.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'appellante, con nota del 20 marzo 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi adottata una nuova decisione di merito sui motivi d'appello. Il Collegio ha tuttavia dato atto che, nella precedente fase cautelare, era stata esclusa la sussistenza del fumus boni iuris, rilevando che l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione era stata respinta con sentenza passata in giudicato e che la SCIA in sanatoria era stata presentata dopo il decorso del termine di novanta giorni, quando l'illecito sanzionato si era già perfezionato. Era stato inoltre escluso il periculum in mora, trattandosi dell'esecuzione di una sanzione pecuniaria. Nulla è stato disposto sulle spese dell'appello, poiché il Comune non si era costituito e l'esito non evidenziava colpe dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001

    Il mancato adempimento all'ordine di demolizione entro novanta giorni determina il perfezionamento degli effetti previsti dalla disposizione, secondo quanto richiamato dal giudice.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    si era già definitivamente perfezionato l'illecito sanzionato, ai sensi del comma 4 bis dell'art.31 del T.U. n.380 del 2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza si perfeziona quando decorre inutilmente il termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire; una successiva SCIA in sanatoria non incide, secondo la motivazione cautelare richiamata, sull'illecito già perfezionato.

  • art. 8 l. 241/1990

    complete di tutte le indicazioni di cui all’art. 8 della L. n. 241/1990

    La parte aveva dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento con le indicazioni previste dalla disposizione; la sentenza definitiva non ha esaminato nel merito tale censura.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, del cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata nell'intestazione processuale, senza una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • La presentazione di una SCIA in sanatoria dopo la scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non impedisce, secondo la ratio richiamata nella decisione, il perfezionamento dell'illecito per inottemperanza già maturato.
  • Le contestazioni relative alla natura, alla consistenza e alla demolibilità delle opere abusive non possono essere utilmente fatte valere nel giudizio avente a oggetto esclusivamente il successivo provvedimento sanzionatorio per inottemperanza, quando tali questioni riguardano il contenuto dell'originaria ordinanza di demolizione.
  • La valutazione circa l'eventuale impossibilità di eseguire la demolizione senza compromettere la parte legittima dell'immobile rileva nella fase esecutiva e non incide, di per sé, sulla legittimità del provvedimento che accerta l'inottemperanza e applica la sanzione pecuniaria.
  • L'appello deve essere dichiarato improcedibile quando l'appellante dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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