Cassazione Penale, Ordinanza n. 08974/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato per omesso versamento dell'IVA, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. Deduceva, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per asserita violazione del divieto di bis in idem, anche in relazione alla determinazione della pena. Secondo il ricorrente, le sanzioni amministrative già irrogate avrebbero impedito una nuova risposta punitiva penale per il medesimo fatto. La Corte rilevava però che il ricorso non forniva indicazioni tali da escludere che tali sanzioni fossero state irrogate alla società debitrice dell'IVA, soggetto diverso dall'imputato, che ne era solo legale rappresentante; da ciò derivava l'infondatezza manifesta della doglianza sul bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul bis in idem perché fondata sull'assunto, non dimostrato nel ricorso, che le sanzioni amministrative fossero state irrogate all'imputato; al contrario, esse dovevano ritenersi riferite alla società obbligata al versamento dell'IVA, soggetto distinto dall'imputato. Per tale ragione non sussisteva alcuna violazione del divieto di un secondo giudizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10-ter d.P.R. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice contestata all'imputato per omesso versamento dell'IVA.
divieto di bis in idem
Non opera quando le sanzioni amministrative richiamate riguardano un soggetto diverso dall'imputato, come la società debitrice dell'imposta.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione del divieto di bis in idem richiede che il precedente trattamento sanzionatorio e il nuovo giudizio riguardino il medesimo soggetto; se le sanzioni amministrative sono irrogate a un ente distinto dalla persona fisica imputata, la preclusione non opera.
- Chi invoca il bis in idem deve allegare e dimostrare in modo specifico gli elementi necessari a identificare il soggetto destinatario delle precedenti sanzioni; in mancanza di tali indicazioni, la censura è manifestamente infondata.
- La censura di violazione del bis in idem non può essere accolta quando si fonda su una mera affermazione apodittica, non supportata dal ricorso, circa l'identità soggettiva tra destinatario delle sanzioni amministrative e imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, quando ascrivibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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