Ordinanza n. 288/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a – della determina di conclusione negativa della Conferenza di Servizi prot. n. 4021 del 10.03.2026, con la quale il responsabile S.U.A.P. del Comune di Casal Velino ha respinto la P.A.S. depositata dalla ricorrente in data 11.11.2025 (prot. n. 13935), ai fini della realizzazione di un impianto di produzione solare per una potenza di immissione di 1000 kw nell’ambito di un’area sita alla località Mortella del suddetto Comune; b – del parere urbanistico prot. n. 2401 del 20.02.2026, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto c – del parere paesaggistico sfavorevole prot. n. 282 del 16.02.2026, reso dal responsabile comunale del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di conclusione negativa della Conferenza di Servizi e conseguente rigetto della PAS per la realizzazione di un impianto solare da 1000 kW, nonché pareri urbanistico e paesaggistico presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui il responsabile SUAP del Comune di Casal Velino ha concluso negativamente la Conferenza di Servizi e respinto la PAS presentata per la realizzazione di un impianto di produzione solare della potenza di immissione di 1000 kW. Sono stati impugnati anche il parere urbanistico richiamato nella determina, il parere paesaggistico sfavorevole e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la soluzione delle questioni controverse richiedesse un’approfondita disamina, incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso né disporre espressamente la sospensione degli atti impugnati. L’udienza di merito è stata fissata al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; l’istanza è stata accolta al solo fine di fissare l’udienza di merito, in ragione della necessità di un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria.
Massime di principio
- Quando la definizione delle questioni controverse richiede un’approfondita disamina incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- L’accoglimento cautelare finalizzato alla sollecita fissazione dell’udienza di merito non equivale, di per sé, alla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato né comporta una valutazione positiva definitiva dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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