Cassazione Civile, Ordinanza n. 01123/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di revocazione per ingratitudine proposta contro la beneficiaria di una donazione immobiliare e di altri cespiti, con richiesta anche di restituzione di somme asseritamente indebitamente prelevate da libretti e conti della donante e di rimborso di prestiti non restituiti, oltre al risarcimento dei danni. L'originaria attrice deduceva che la donataria si fosse appropriata di libretti di risparmio e della pensione, avesse effettuato prelievi non autorizzati e avesse rivolto gravi ingiurie telefoniche, manifestando disprezzo e attendendo la morte della donante per trattenere l'immobile. Il Tribunale respingeva le domande ritenendo non provati i fatti di ingiuria grave; la Corte d'appello dichiarava inammissibili varie censure probatorie e nuove istanze istruttorie, e in più qualificava la donazione come remuneratoria, ritenendola quindi non revocabile. Il ricorrente per cassazione censurava: l'inammissibilità dei motivi di appello e la valutazione delle prove; il rigetto delle nuove prove in appello; l'erronea qualificazione della donazione come remuneratoria senza appello incidentale; la violazione del principio di non contestazione e del giudicato interno; l'errata lettura delle prove sui prelievi e sui prestiti; e, in particolare, l'assenza dei presupposti della donazione remuneratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti in cui contestava la declaratoria di genericità dei motivi di appello relativi ai prelievi non autorizzati dai libretti postali, ritenendo che tali censure fossero specifiche e quindi ammissibili; ha inoltre accolto il sesto motivo, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto remuneratoria la donazione senza accertare in concreto il necessario motivo determinante di speciale riconoscenza e la specifica correlazione tra il bene attribuito e i servizi/assistenze asseritamente resi. Sono stati rigettati gli altri motivi e, per il quinto, la parte relativa ai prelievi è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo, mentre la parte sui prestiti è stata dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare un vizio motivazionale della sentenza, ma la Corte esclude che sussista un vizio di motivazione sul punto della declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e delle ragioni di dissenso; nel caso concreto le censure sui prelievi non autorizzati erano specifiche e quindi ammissibili, mentre altre doglianze restavano inammissibili per difetto di specificità.
art. 345, comma 3, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis, in appello sono ammissibili solo i mezzi istruttori che la parte non abbia potuto produrre per causa non imputabile; le nuove prove richieste erano tardive perché non era stata allegata tale impossibilità.
art. 770 c.c.
La donazione remuneratoria richiede che il motivo di rimunerare il donatario sia determinante della disposizione e che vi sia una specifica correlazione tra attribuzione patrimoniale e riconoscenza per servizi ricevuti o promessi; non basta la mera intensità o durata dei rapporti.
art. 112 c.p.c.
È invocato per sostenere l'ultrapetizione o l'erronea pronuncia su questioni non devolute; la Corte esclude la fondatezza della censura per la qualificazione della donazione.
art. 115 c.p.c.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione; la Corte afferma che la non contestazione opera reciprocamente e riguarda circostanze nella sfera di conoscenza della parte.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ritiene fondata solo la doglianza sulla qualificazione giuridica della donazione remuneratoria, non un generale travisamento del materiale probatorio.
art. 343 c.p.c.
È citato in relazione alla necessità o meno di appello incidentale; la Corte afferma che, se la questione non è stata decisa in primo grado, può essere riproposta senza appello incidentale.
art. 36 c.p.c.
È evocato dal ricorrente nel contesto della qualificazione processuale delle difese, senza un autonomo rilievo decisorio nella motivazione.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni non accolte o non esaminate possono essere riproposte in appello senza necessità di gravame incidentale, se non sono state già oggetto di decisione espressa o implicita nel primo grado.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e di contestazione dei fatti dedotti, ma la Corte centra la decisione sulla specificità dell'appello e sulla corretta qualificazione della donazione.
art. 801 c.c.
È invocato dal ricorrente in relazione alla revocazione per ingratitudine della donazione, ma la censura è assorbita o comunque non conduce a riforma della decisione impugnata.
art. 329, comma 2, c.p.c.
È richiamato per il giudicato interno formatosi sulle questioni decise in primo grado; la Corte esclude che sul carattere remuneratorio si fosse formato un giudicato interno.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È menzionato per la memoria depositata in sede camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità del motivo va valutata verificando se l'atto individui i capi della sentenza impugnata, i punti contestati e le ragioni del dissenso; una censura così costruita non può essere dichiarata generica solo perché ripropone in modo critico la ricostruzione probatoria del primo giudice.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo o una domanda, le ulteriori argomentazioni sul merito rese 'ad abundantiam' non costituiscono ratio decidendi autonoma e non impongono una specifica impugnazione, essendo sufficiente censurare la declaratoria di inammissibilità.
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, i nuovi mezzi di prova in appello sono ammissibili solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli per causa non imputabile; in difetto di tale allegazione, la richiesta va respinta per tardività.
- La donazione remuneratoria richiede un accertamento rigoroso del motivo determinante della liberalità: deve emergere che il donante abbia attribuito il bene quale segno di speciale riconoscenza per servizi ricevuti o promessi, e non è sufficiente la mera esistenza di rapporti di amicizia, frequentazione o assistenza.
- La mera intensità o durata dei rapporti tra donante e beneficiario, anche se accompagnata da attività di assistenza, non basta da sola a qualificare l'atto come donazione remuneratoria se non è provata la specifica correlazione tra prestazioni rese e attribuzione patrimoniale.
- Il principio di non contestazione opera in modo reciproco e riguarda le circostanze che rientrano nella sfera di conoscenza della parte onerata della contestazione; non può essere escluso solo perché i fatti dedotti si sono protratti in un arco temporale lungo.
- Se una questione non è stata decisa dal giudice di primo grado, essa può essere riproposta in appello senza necessità di appello incidentale; l'appello incidentale è invece richiesto quando sulla questione si sia formato un giudicato interno per espressa o implicita decisione di rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01100/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01103/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01107/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01108/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01111/2024 del 11/01/2024
- ordinanza_civile · 11 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01118/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →