Sentenza n. 1/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 27 agosto 2024, con il quale il prefetto di Vibo Valentia comunicava al ricorrente il respingimento della richiesta di riesame e revoca del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-, del 13 novembre 2015, con cui si vietava allo stesso la detenzione di armi e munizioni; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 agosto 2024 con cui il Prefetto di Vibo Valentia aveva respinto la richiesta di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2015. Il divieto originario era stato disposto in relazione a un procedimento penale per detenzione illegale di munizionamento, omessa denuncia e omessa custodia di armi e munizioni; il procedimento si era concluso con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza delle ragioni legittimanti la misura, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, sostenendo che, dopo l'archiviazione, non era incorso in ulteriori vicende penali né erano emersi elementi informativi controindicanti. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere, poiché il provvedimento non avrebbe indicato circostanze attuali idonee a evidenziare la possibilità di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e carenza istruttoria. Il divieto di detenzione e uso delle armi ha natura cautelare e preventivo-anticipatoria e richiede una valutazione prognostica attuale sulla personalità del destinatario, fondata sulla complessiva storia personale e sulle presumibili evoluzioni del suo percorso, con indicazione delle circostanze concretamente ritenute indicative di pericolosità o di possibile abuso delle armi. Una motivazione scarna e apodittica, basata sul solo fatto storico oggetto del procedimento penale, non è sufficiente, soprattutto quando siano trascorsi quasi dieci anni, il procedimento si sia concluso per prescrizione e non siano emerse ulteriori circostanze negative. L'archiviazione per prescrizione non equivale ad accertamento dell'infondatezza dei fatti, ma quei fatti, se non corroborati da ulteriori elementi o da una specifica valutazione attuale della personalità, non possono da soli fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità dopo un lungo periodo di tempo. Il decorso del tempo e l'assenza di sopravvenienze negative impongono una motivazione particolarmente pregnante in sede di riesame. Resta salva la possibilità per l'amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto di tali criteri. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 43 TULPS
La disciplina del porto e della detenzione di armi richiede una valutazione dell'affidabilità e della pericolosità del soggetto; la misura restrittiva deve essere sorretta da una motivazione attuale e adeguata.
art. 11 TULPS
Rileva, insieme agli artt. 39 e 43 TULPS, ai fini della valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del soggetto destinatario della misura in materia di armi.
art. 39 TULPS
Costituisce riferimento normativo per il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e per la valutazione della persistente situazione di pericolosità.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e adeguata del provvedimento, che deve esplicitare le circostanze attuali poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
art. 697, comma 1, c.p.
Richiamato quale fattispecie di reato contestata nel procedimento penale presupposto al divieto di detenzione di armi e munizioni.
art. 2 l. 895/1967
Richiamato quale fattispecie penale contestata nel procedimento presupposto.
art. 20-bis l. 110/1975
Richiamato quale fattispecie penale contestata nel procedimento presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato per disporre l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione e uso delle armi, avendo natura cautelare e preventivo-anticipatoria, deve essere fondato su una valutazione prognostica attuale della personalità del destinatario e della sua possibile pericolosità o capacità di abuso delle armi.
- La motivazione del divieto o del diniego di revoca deve indicare in modo concreto tutte le circostanze dalle quali l'amministrazione desume l'inaffidabilità del soggetto; non è sufficiente una motivazione apodittica fondata su un unico fatto storico non corroborato da ulteriori elementi.
- Il destinatario di un divieto di detenzione di armi ha interesse a ottenere il riesame della misura quando siano trascorsi almeno cinque anni e siano intervenuti mutamenti sostanziali delle circostanze originariamente valorizzate; il divieto non può produrre effetti sine die oltre il permanere della situazione di pericolosità.
- Il decorso di un lungo periodo di tempo e l'assenza di sopravvenienze negative aggravano l'onere motivazionale dell'amministrazione, che deve spiegare specificamente perché i fatti risalenti continuino a sostenere un giudizio attuale di inaffidabilità.
- L'archiviazione per prescrizione non accerta l'infondatezza dei fatti oggetto dell'imputazione, ma tali fatti, se non accompagnati da ulteriori elementi o da una valutazione attuale della personalità, non sono di per sé sufficienti a fondare, dopo un lungo tempo, un giudizio prognostico di inaffidabilità nell'uso delle armi.
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