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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24749/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguarda l'opposizione proposta da uno straniero avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale, quale misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'opposizione ritenendo sussistenti la pericolosità sociale del condannato e l'assenza di una revisione critica del suo vissuto criminale, anche alla luce della recente revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamenti violenti in ambito familiare. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato adeguatamente l'esistenza di situazioni familiari ostative all'espulsione, in particolare la convivenza con moglie e figli minori e il pregiudizio arrecato all'unità familiare, in violazione dell'art. 19 T.U. imm. e dei principi convenzionali sul rispetto della vita privata e familiare. La censura era inoltre svolta in termini di carenza di motivazione e di omesso esame delle specifiche deduzioni difensive, con richiesta di annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che, in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, il giudice deve verificare l'eventuale esistenza di cause ostative collegate alla tutela della vita privata e familiare; tuttavia, nel caso concreto, le dedotte ragioni ostative non risultavano dimostrate. Al contrario, le emergenze processuali evidenziavano che la revoca dell'affidamento in prova era stata disposta per condotte prevaricatorie e violente del ricorrente ai danni della moglie e delle figlie conviventi, sicché l'assunto difensivo sulla necessità di preservare l'unità familiare risultava smentito. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorso difettava di specificità, poiché si limitava a evocare genericamente una situazione familiare ostativa senza indicare elementi concreti idonei a supportare il vaglio giurisdizionale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 26 giugno 1975, n. 354 (ord. pen.)

    individua il presupposto del provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione, oggetto di opposizione e controllo giurisdizionale

  • art. 16, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato come base normativa dell'espulsione dello straniero, soggetta a verifica preliminare circa la sussistenza di cause ostative legate alla tutela dei diritti fondamentali

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione ..."

    vieta l'espulsione o il respingimento verso Stati in cui lo straniero rischi persecuzione o ulteriori rinvii non protetti

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione ... qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento ... comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare"

    impone di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il Paese d'origine, ostando all'espulsione in presenza di una ingerenza non giustificata nella vita privata e familiare

  • art. 8 CEDU

    impone che l'espulsione non si risolva in un'ingerenza illegittima nella vita privata e familiare dell'interessato

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    consente l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50

    richiamato per evidenziare che, anche dopo l'abrogazione dei periodi dell'art. 19, comma 1.1, resta ferma la tutela convenzionale della vita privata e familiare

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve verificare d'ufficio l'esistenza di cause ostative collegate alla protezione dei diritti fondamentali, in particolare ai rischi di persecuzione e alla tutela della vita privata e familiare.
  • L'espulsione non è applicabile quando, in concreto, si traduca in un'ingerenza sproporzionata o non giustificata nella vita privata e familiare dell'interessato, secondo il parametro dell'art. 8 CEDU, anche oltre il testo interno dell'art. 19, comma 1.1, T.U. imm.
  • La deduzione di una situazione familiare ostativa all'espulsione deve essere specifica e supportata da elementi fattuali concreti; il mero richiamo generico alla presenza di moglie e figli non è sufficiente a fondare l'accoglimento dell'opposizione o del ricorso per cassazione.
  • Se le risultanze processuali attestano condotte violente o prevaricatorie verso i familiari conviventi, tali elementi possono escludere la fondatezza della tesi difensiva secondo cui l'espulsione comprometterebbe l'unità familiare da proteggere.
  • Il controllo di legittimità in materia di sorveglianza richiede che il ricorso evidenzi in modo puntuale gli elementi indispensabili per il vaglio richiesto; la genericità delle doglianze comporta il rigetto delle censure se la motivazione del provvedimento impugnato risulta coerente con gli atti.
  • La tutela della vita privata e familiare non opera in modo assoluto: può essere compressa quando l'allontanamento sia giustificato da esigenze di sicurezza o da un quadro fattuale che escluda l'effettiva sussistenza di un legame familiare meritevole di prevalenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeFavoreggiamento dell'immigrazione clandestina
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleImmigrazione
IstitutiNullità processuale

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