Sentenza n. 1395/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 3350/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi importi individuali di euro 500,00, euro 1.500,00, euro 2.000,00 ed euro 500,00, oltre interessi. Il Ministero non aveva dato esecuzione spontanea al titolo. È stato documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Il TAR ha inoltre rilevato l’irritualità e la tardività di una nota depositata dalla parte ricorrente poco prima dell’udienza camerale, ritenendola priva di rilievo processuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale ordinario, oltre agli interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne. Il TAR ha precisato che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell’esecuzione possono integrare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di ordinare all’amministrazione l’adempimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale fondamento della condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza di inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare, per l’ulteriore inadempimento, un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta devono essere trasmessi mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico secondo il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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