Cassazione Civile, Sentenza n. 9743/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un atto di accertamento tributario per difetto di specifica indicazione della attività di accertamento e, in generale, per l'illegittimità dell'atto impositivo; il ricorso si fonda anche sulla giurisprudenza consolidata sopravvenuta alla proposizione del ricorso favorevole al contribuente
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 348 c.p.c., ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono compensate in considerazione del consolidamento della giurisprudenza successivo alla proposizione del ricorso, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Norme richiamate
cod. proc. civ.
Se non sono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto ex art. 348 c.p.c., la Corte d'appello (o la Corte suprema) può decidere la controversia nel merito senza rinviare per istruzione
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis
In presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso; il comma 1-bis viene richiamato per disciplinare gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Se un atto impositivo non riporta la specifica attività di accertamento o presenta vizi sostanziali nella motivazione, il ricorso del contribuente può essere accolto e l'atto annullato.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il giudice può decidere direttamente nel merito senza disporre istruttoria integrativa o rinvio.
- La sopravvenuta consolidazione della giurisprudenza in favore di una parte può giustificare la compensazione delle spese nei gradi di merito, specie se la questione è divenuta pacifica dopo la proposizione del ricorso.
- Le spese di legittimità seguono la regola generale della soccombenza, salvo diversa determinazione del giudice; il dispositivo può compensare le spese solo per taluni gradi.
- Ai sensi del d.P.R. n.115/2002 art.13, se la parte ammessa alla prenotazione a debito è soccombente, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per il ricorso; occorre verificare la sussistenza dei presupposti formali per la prenotazione a debito.
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