Cassazione Penale, Sentenza n. 12447/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa. Deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame dei motivi aggiunti depositati in appello e per l'asserita utilizzazione di dichiarazioni rese senza garanzie difensive per affermare il dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non autosufficiente: il ricorrente non ha esposto in modo specifico i contenuti dei motivi aggiunti e si è limitato a richiamarli. Sulla ricettazione la Corte ha ritenuto provato il dolo in ragione del possesso dell'autovettura senza alcuna giustificazione da parte dell'imputato; la decisione non si è fondata su dichiarazioni rese senza garanzie, ma sul comportamento dell'imputato che non ha mai spiegato la provenienza del bene. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha motivato il diniego richiamando la gravità della condotta, il rilevante valore economico del bene e l'assenza di segni di resipiscenza, richiamando i parametri dell'art. 133 c.p. Esito finale: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 codice penale
Serve come parametro per valutare le circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può basare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti anche su un unico elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'articolo (personalità del reo, entità del fatto, modalità esecutive, ecc.).
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (giurisprudenza: Sez.2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra)
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i motivi non possono limitarsi a richiamare censure già svolte in appello senza esporne il contenuto in modo chiaro e specifico; la genericità comporta inammissibilità.
Giurisprudenza su prova del dolo nella ricettazione per possesso senza giustificazione (Sez.2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang; Sez.1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella)
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella
Il possesso di un bene di provenienza delittuosa, senza che il possessore dia una valida giustificazione, può consentire di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa e quindi il dolo richiesto per il reato di ricettazione.
Giurisprudenza su valutazione degli elementi per le attenuanti generiche (Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996)
Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768
Basta anche un solo elemento, fra quelli indicati dall'art. 133 c.p., ritenuto prevalente per negare o concedere le attenuanti generiche; la motivazione che indica uno o più parametri è sufficiente.
Massime di principio
- Per la cassazione è essenziale che il ricorso sia autosufficiente: occorre esporre in modo chiaro e specifico le censure e non limitarsi a rinviare ai motivi già formulati in appello o agli atti.
- Nel reato di ricettazione il possesso di un bene di provenienza illecita, se non giustificato dal possessore, può costituire elemento sufficiente per ritenere la consapevolezza della provenienza delittuosa (dolo).
- Le dichiarazioni rese dall'indagato senza garanzie difensive non sono automaticamente utilizzabili, ma il giudice può valorizzare altri comportamenti o la mancanza di spiegazioni del possessore per confermare la responsabilità.
- Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) è sufficiente che il giudice di merito motivi richiamando anche un solo parametro ritenuto rilevante (es. gravità del fatto, valore economico, assenza di ravvedimento), e tale scelta è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) proporzionate al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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