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Sentenza

Sentenza n. 2815/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4508/2024, depositata e resa pubblica il 14.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19446/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 09.07.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025.

Giustizia amministrativa202506809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4508/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante emissione del relativo buono elettronico per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2024 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 4 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito formalmente e ha successivamente comunicato che il nominativo della ricorrente era stato trasmesso all'ufficio centrale competente per il pagamento, senza tuttavia dimostrare l'effettiva emissione del buono o l'accredito della somma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sulla base del certificato della cancelleria e ha ritenuto ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha affermato che la sentenza del giudice ordinario imponeva al Ministero l'emissione della Carta elettronica del docente e l'accredito di euro 2.000,00. La mera trasmissione interna del nominativo all'ufficio competente è stata considerata attività preparatoria, non equivalente all'adempimento del giudicato, che si realizza soltanto con la concreta attribuzione del beneficio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, mediante emissione del buono elettronico e accredito dell'importo. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali, nel rispetto delle relative condizioni processuali.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità del giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; quando l'oggetto è il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al comando giudiziale.
  • Per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario occorre dimostrare sia il passaggio in giudicato della pronuncia sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali obbligate al pagamento di somme di denaro.
  • L'esecuzione del giudicato che riconosce un beneficio economico si perfeziona soltanto con la concreta attribuzione della somma o del beneficio dovuto; la trasmissione interna del nominativo del creditore all'ufficio competente costituisce una mera attività preparatoria e non integra adempimento.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, essa può essere stabilita in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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