Regolamento (UE) 2025/1518
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1518 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Cirò Classico (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1518 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Cirò Classico" come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si fonda sul nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143 e prende atto che non sono state presentate opposizioni alla domanda italiana. La registrazione diventa efficace con l’entrata in vigore del regolamento, che si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica "Cirò Classico" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica "Cirò Classico" per i vini, nell’ambito del sistema delle indicazioni geografiche dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda la registrazione a livello UE di una DOP proposta dall’Italia e pubblicata senza opposizioni; il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto al meccanismo generale di registrazione previsto dalla normativa UE citata.
Iscrizione della DOP "Cirò Classico" nel registro UE delle indicazioni geografiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1518 della Commissione dà attuazione al sistema unionale delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, registrando la denominazione "Cirò Classico" come denominazione di origine protetta. L’atto si colloca nel procedimento di registrazione avviato dall’Italia e prende atto dell’assenza di opposizioni nella fase prevista dalla normativa UE.
Contesto normativo e presupposti della decisione
La Commissione richiama, come base giuridica, l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si evidenzia che la domanda di registrazione era stata presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche, con successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si precisa altresì che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.
Effetto giuridico della registrazione
Con l’articolo 1, "Cirò Classico" (DOP) viene iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione produce quindi gli effetti tipici della protezione unionale della denominazione, nei limiti e secondo il regime generale previsto dalla normativa di settore richiamata.
Entrata in vigore e portata territoriale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Cirò Classico"
L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Cirò Classico" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; inoltre, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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