Cassazione Penale, Sentenza n. 2926/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Fiore ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e per il delitto di appropriazione indebita (capo A). Il ricorrente ha depositato memorie e la remissione di querela con accettazione per il capo A. In cassazione ha dedotto: (1) innovazione della contestazione da parte della motivazione d'appello (sarebbe stata introdotta l'esistenza di un interesse dell'imputato a istigare il delitto); (2) inosservanza della legge penale e carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo); (3) difetto di correlazione tra imputazione e condanna (violazione dell'art. 522 c.p.p.), sostenendo di essere stato condannato per "fatto diverso".
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita contestato al capo A) perché estinto per remissione di querela con accettazione. Quanto al resto del ricorso (condanna per falsità materiale), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto infondati i tre motivi, escludendo l'innovazione della contestazione (la motivazione d'appello ha solo specificato elementi coerenti con il fatto, come l'interesse a trarre profitto e il bonifico), riconoscendo che il dolo è stato accertato tramite plurimi indizi e non in re ipsa, e respingendo l'eccezione di mancata correlazione con l'imputazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
La presunta violazione invocata dal ricorrente (mancata correlazione tra imputazione e condanna) è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non abbia introdotto un "fatto diverso" in violazione dell'art. 522, ma si sia limitata a specificare la contestazione originaria
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014 (Giustinetti, Rv. 259989 - 01)
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Giustinetti, Rv. 259989 - 01
Precedente richiamato per il principio che la remissione di querela estingue il reato e travolge le statuizioni civili connesse; tale estinzione deve essere dichiarata dal giudice anche se dovessero sussistere cause di inammissibilità del ricorso
principio della remissione di querela con accettazione
La remissione di querela accettata estingue il reato di querela e comporta l'annullamento della condanna per quel capo; l'effetto estintivo travolge anche le statuizioni civili connesse
Massime di principio
- La remissione di querela con accettazione estingue il reato di querela e il giudice deve dichiarare l'estinzione anche se il resto del ricorso risulti inammissibile o infondato
- La Corte d'appello può specificare nella motivazione elementi che chiariscono l'interesse o il movente dell'imputato purché non introduca nuovi fatti sostanziali non contenuti nell'imputazione originaria; tale specificazione non costituisce di per sé innovazione della contestazione
- Il dolo può essere accertato mediante la valutazione congiunta di plurimi indizi e non necessariamente come dolo in re ipsa; la motivazione che espone gli indizi utilizzati è adeguata se dimostra il collegamento logico tra fatti e conclusione
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese; le censure di carattere processuale richiedono prova di un effettivo travisamento dell'imputazione per essere accolte
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le eventuali statuizioni civili connesse al reato estinto, salvo che non risulti diversamente nel provvedimento
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