Ordinanza n. 7445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale che ha rideterminato il contributo concedibile in € 467.954,58 e disposto il recupero della differenza rispetto ai € 1.846.532,25 già erogati, oltre interessi
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di rideterminazione e recupero di un contributo in conto impianti relativo a uno stabilimento per la lavorazione di ortaggi. Dopo una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato gli atti di revoca per difetto di istruttoria, il Ministero aveva disposto un supplemento istruttorio e riconosciuto come ammissibili spese per € 850.826,52, determinando il contributo definitivo in € 467.954,58. Con un unico motivo d’appello, l’impresa contesta che la precedente sentenza avesse formato un giudicato preclusivo sulla questione delle superfici dedicate alle attività ammissibili e non ammissibili; deduce che la ripartizione delle superfici e delle spese operata dall’istruttore è errata e contrasta con le osservazioni presentate nel 2011 e con la relazione tecnica prodotta in primo grado. Sostiene inoltre che, nel 2008, la lavorazione di prodotti di I gamma si svolgeva in un’area realizzata con risorse proprie e non nello stabilimento finanziato, e censura il rigetto dell’istanza di verificazione formulata davanti al TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Preso atto che il Dipartimento di Agronomia dell’Università di Padova non poteva svolgere la verificazione per mancanza delle competenze tecniche necessarie, ha confermato la necessità dell’accertamento e ha nominato in sostituzione il Presidente del Consiglio della Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova, autorizzandolo a farsi affiancare da un componente del Dipartimento di Agronomia o di altro dipartimento competente. La verificazione dovrà accertare la correttezza della ricostruzione amministrativa delle superfici destinate alle lavorazioni ammissibili e non ammissibili, esaminando gli atti e svolgendo, se utile, verifiche in loco; il termine per l’incarico è di 90 giorni. È stato fissato un anticipo di € 2.000, provvisoriamente a carico dell’appellante. Ogni decisione sulle questioni di merito, sul compenso finale e sulle spese è riservata; la causa è rinviata all’udienza pubblica del 17 giugno 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
con ordinanza collegiale n. 4975 del 23 giugno 2026, ritenuto necessario disporre nel presente giudizio ex art 66 c.p.a. una verificazione
La verificazione è disposta quale mezzo istruttorio per accertare, con competenze tecniche adeguate e nel contraddittorio delle parti, la correttezza della ricostruzione delle superfici rilevanti ai fini del contributo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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