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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15162/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento TOSAP emessi per gli anni d’imposta 2013-2018 da una concessionaria della riscossione del Comune, per un importo complessivo di 36.182,39 euro, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante il suolo comunale mediante un cavalcavia autostradale. La società autostradale ha impugnato la sentenza regionale che aveva accolto l’appello della concessionaria della riscossione e rigettato il suo ricorso originario. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di aver prodotto visure catastali da cui risultava la proprietà delle aree sottostanti il cavalcavia e che, quindi, non spettava a lei provare l’esproprio, bensì all’ente impositore dimostrare la demanialità o l’appartenenza al patrimonio indisponibile comunale; ha anche dedotto nullità della sentenza per inversione dell’onere della prova. Con il terzo e il quarto motivo ha denunciato violazione degli artt. 38 e 49 d.lgs. 507/1993 e delle leggi speciali sulla costruzione delle autostrade, sostenendo che l’occupazione derivava da una scelta e pianificazione statale, non da un’occupazione di fatto o abusiva, che l’infrastruttura era funzionale a un pubblico servizio, che il titolo concessorio proveniva dallo Stato e non dal Comune, e che quindi doveva operare l’esenzione TOSAP per occupazioni ascrivibili allo Stato; ha inoltre invocato profili di compatibilità con il diritto UE e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di autosufficienza, le censure fondate sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la ricorrente non aveva trascritto o riassunto nel ricorso le visure catastali richiamate; ha inoltre osservato che era corretto porre a carico della società l’onere di provare il fatto impeditivo dell’esproprio. Quanto ai motivi di merito, li ha giudicati infondati perché l’art. 38 d.lgs. 507/1993 assoggetta a TOSAP anche le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle realizzate mediante viadotti autostradali, e l’esenzione dell’art. 49, comma 1, lett. a), spetta solo se l’occupazione è direttamente ascrivibile allo Stato o agli enti esenti, circostanza non ravvisabile nel caso del concessionario che costruisce e gestisce l’opera in autonomia, traendone sfruttamento economico. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione non dubbia alla luce dell’art. 345 TFUE e della disciplina interna. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura processuale è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano riportati i contenuti dei documenti richiamati.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto impeditivo dell’imposizione, ossia l’avvenuto esproprio e la non appartenenza dell’area al demanio o patrimonio indisponibile comunale, grava sul contribuente che lo eccepisce.

  • art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La TOSAP colpisce qualsiasi occupazione di aree comunali o provinciali, anche soprastanti o sottostanti il suolo, purché comporti sottrazione all’uso pubblico.

  • art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il tributo è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione e, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L’esenzione è norma di stretta interpretazione e opera solo se l’occupazione è direttamente ascrivibile allo Stato o agli enti espressamente indicati.

  • art. 822 c.c.

    La natura demaniale statale delle strade è eventuale e non esclude che il sedime occupato appartenga a un ente territoriale diverso dallo Stato.

  • art. 345 TFUE

    I Trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri; ciò non comporta, nel caso esaminato, un obbligo di riconoscere l’esenzione al concessionario privato.

  • art. 106 TFUE

    Le imprese pubbliche o con diritti speciali non possono beneficiare di misure contrarie ai Trattati; la norma non giustifica l’esenzione invocata.

  • art. 267 TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale perché non sussiste incertezza sulla questione interpretativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è integrato dall’occupazione, anche solo soprastante o sottostante, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale o provinciale, quando tale occupazione sottragga in concreto lo spazio all’uso pubblico.
  • L’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti indicati dall’art. 49 d.lgs. 507/1993 richiede che l’occupazione sia direttamente imputabile al soggetto esente; non basta che l’opera persegua un fine pubblico o che, a regime, sia destinata a ritornare al demanio.
  • La società concessionaria che realizza e gestisce un’opera pubblica in regime di concessione, traendone sfruttamento economico autonomo, non è equiparabile allo Stato ai fini dell’esenzione TOSAP, anche se l’opera è stata pianificata da leggi statali e sia funzionale a un servizio di pubblica utilità.
  • Quando il contribuente deduce l’inesistenza del presupposto impositivo per effetto di esproprio o diversa titolarità del bene, tale circostanza ha natura di fatto impeditivo e deve essere provata da chi la invoca.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede autosufficienza: il ricorrente deve riportare o riassumere il contenuto dei documenti posti a base della censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente; non è consentita un’estensione analogica fondata sulla sola finalità pubblicistica dell’attività svolta.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la disciplina unionale non introduce un dubbio interpretativo serio e la soluzione del caso è già ricavabile dal diritto interno e dall’art. 345 TFUE.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudiziale

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