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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14158/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte territoriale che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per due ipotesi di reato in materia di stupefacenti. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, dall'altro, la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel caso di sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, non sono deducibili i motivi rinunciati né le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., né i vizi relativi alla quantificazione della pena se la sanzione non è illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non è parimenti deducibile la qualificazione del fatto nei limiti in cui sia stata oggetto di rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili le censure formulate contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, perché relative a motivi rinunciati e a profili non deducibili in cassazione in assenza di illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito limita l'oggetto del sindacato di legittimità ai motivi non rinunciati e non consente di riproporre censure già abbandonate.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel concordato in appello, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., salvo ipotesi non ricorrenti qui.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Individua le due ipotesi di reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena concordata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati in sede di accordo processuale.
  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano profili incompatibili con il perimetro dell'accordo e della rinuncia.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non basta lamentare una mera incongruità della dosimetria.
  • La qualificazione giuridica del fatto non è utilmente censurabile in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello quando la questione sia stata ricompresa nei motivi rinunciati o comunque nel perimetro dell'accordo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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