Sentenza del 07/06/2017 n. 14075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa all'IRAP 2001. Con il primo motivo ha contestato la tardività dell'appello dell'Agenzia delle entrate. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato, rispettivamente, l'insufficiente motivazione e la violazione di legge in merito alla presunta sussistenza di un'autonoma organizzazione, desunta dalla dichiarazione di beni strumentali e di costi per immobili e altri costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestivo l'appello dell'Agenzia delle entrate poiché consegnato all'ufficio postale entro il termine, come dimostrato dalla distinta di spedizione recante il timbro postale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Commissione regionale non aveva adeguatamente motivato né correttamente applicato i principi sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma richiamata per l'iscrizione a ruolo dell'IRAP risultante dalla dichiarazione.
Art. 327 c.p.c.
termine lungo per l'impugnazione
La Corte ha ritenuto rispettato il termine lungo, considerando come data rilevante quella di consegna dell'atto all'ufficio postale, attestata dalla distinta timbrata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, comma 2, e 53, comma 2
Disciplinano la notificazione a mezzo posta dell'atto di appello nel processo tributario; la data di presentazione della raccomandata all'ufficio postale può essere provata dalla distinta di spedizione recante il timbro postale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c)
l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata
L'IRAP colpisce il lavoro autonomo solo quando l'attività è autonomamente organizzata. L'organizzazione deve essere valutata concretamente e non può essere desunta automaticamente dal semplice ammontare dei costi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
Individua le attività di lavoro autonomo rilevanti ai fini del regime richiamato dalla disciplina IRAP.
Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
Ha consolidato i criteri per individuare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP: il contribuente deve essere responsabile dell'organizzazione e deve impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure avvalersi non occasionalmente di lavoro altrui.
Massime di principio
- Per assoggettare a IRAP un professionista non basta dimostrare l'esistenza di costi o beni strumentali: occorre accertare concretamente che tali elementi eccedano il minimo indispensabile per l'attività non organizzata.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in via generale, quando il professionista è responsabile di una struttura organizzativa propria e utilizza beni strumentali significativamente eccedenti il necessario oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
- Il giudice deve esaminare in modo analitico la natura e la composizione dei costi, evitando di sommare o considerare genericamente voci che potrebbero essere già ricomprese in altre.
- La motivazione della decisione deve spiegare perché i singoli beni o costi siano eccedenti rispetto al minimo indispensabile; una valutazione meramente quantitativa e astratta può essere insufficiente.
- Nel processo tributario, per le notificazioni a mezzo posta, la tempestività dell'impugnazione può risultare dalla data di consegna dell'atto all'ufficio postale, se attestata da una distinta di spedizione con timbro postale.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva esenzione dall'IRAP: il giudice di rinvio dovrà rivalutare concretamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione secondo i criteri indicati dalla Corte.
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