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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45364/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Trapani (14/12/2022, corretta il 17/03/2023) che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso per cassazione deduce due motivi principali: 1) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione revocato anche la sospensione condizionale concessa con una sentenza della Corte di appello di Palermo (sezione minori, 8/02/2017) senza che vi fosse stata una istanza di revoca in relazione a quel beneficio; 2) incompetenza del Tribunale di Trapani a decidere sulla istanza del Pubblico ministero, per effetto della regola di competenza prevista dall'art.665 c.p.p. (si sosteneva che la competenza spettasse ad altro collegio/giudice)

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la richiesta del Pubblico ministero includeva anche la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 febbraio 2018 (sezione minori) e che il Tribunale ha integrato/corretto l'ordinanza il 17 marzo 2023 per pronunciare anche su quella richiesta; inoltre ha ricordato il principio secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena può essere pronunciata solo su istanza di parte (non d'ufficio). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura di incompetenza: ai sensi dell'art.665, comma 4, c.p.p., il giudice dell'esecuzione competente è quello che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile; la norma dell'art.665, comma 4-bis, c.p.p. riguarda solo l'ipotesi in cui più provvedimenti siano stati emessi dallo stesso Tribunale. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    La competenza del giudice dell'esecuzione si individua nel giudice (monocratico o collegiale) che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, prevale questa regola

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4-bis

    La regola prevista dal comma 4-bis (competenza del collegio quando il Tribunale abbia emesso più provvedimenti sia in composizione monocratica sia collegiale) si applica unicamente all'ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso Tribunale, non quando i provvedimenti siano stati emessi da giudici diversi

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare la violazione di legge) e che è stata richiamata per inquadrare le censure dedotte dal ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione (limiti formali alla riproduzione dei motivi)

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base al principio del "provvedimento irrevocabile pronunciato per ultimo": quando più decisioni rilevanti sono state emesse da giudici diversi, è competente il giudice che ha pronunciato per ultimo (art.665, comma 4 c.p.p.)
  • La deroga prevista dall'art.665, comma 4-bis c.p.p. opera solo se più provvedimenti sono stati emessi dallo stesso Tribunale (composizione monocratica e collegiale); non può essere invocata per far prevalere il collegio quando le pronunce provengono da giudici diversi
  • La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione: richiede una specifica istanza di parte (es. richiesta del Pubblico ministero)
  • Se una ordinanza iniziale omette di pronunciarsi su parte delle istanze avanzate, una correzione o integrazione successiva può sanare l'omissione quando risulti che la richiesta era ricompresa nell'istanza originaria
  • Nelle impugnazioni per cassazione è essenziale verificare non solo la regolarità formale del provvedimento impugnato ma anche il contenuto delle istanze e delle correzioni successive; censure pregiudiziali (come quella sulla incompetenza) devono essere valutate alla luce del principio di cui all'art.665 c.p.p.
  • La soccombenza in cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto, valutare la fondatezza delle censure prima di proporre gravame è rilevante anche sotto il profilo economico

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