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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08824/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per furto aggravato in concorso, denunciando la violazione dell'art. 291, co. 1-quater, cod. proc. pen.: il GIP non avrebbe proceduto all'interrogatorio preventivo dell'indagato prima di disporre la misura, nonostante tale interrogatorio sia obbligatorio salvo le eccezioni normative. I fatti procedurali: il GIP aveva fissato l'interrogatorio per il 3.9.2025 ma, in base al verbale di "vane ricerche" del 28.8.2025 redatto dalla P.G., aveva dichiarato l'irreperibilità e disposto la misura; successivamente l'interrogatorio si è comunque svolto dopo l'esecuzione della misura, senza che il difensore eccepisse la nullità. Il ricorrente sostiene che si tratti di una nullità "genetica" del titolo cautelare non surrogabile e non soggetta a sanatoria per mancata deduzione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto pacifica la natura di "nullità a regime intermedio" della mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo ma ha confermato che tale nullità va eccepita al primo momento utile in cui la parte risulta effettivamente assistita: nel caso concreto il difensore di ufficio presente all'udienza in cui fu dichiarata l'irreperibilità non sollevò alcuna eccezione circa l'insufficienza delle ricerche; pertanto la nullità è stata ritenuta sanata ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. Conseguentemente l'ordinanza di riesame è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    "Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale"

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'interrogatorio dell'indagato prima di adottare la misura cautelare, salvo specifiche e tassative eccezioni; la Corte riconosce la violazione come nullità a regime intermedio quando l'interrogatorio è omesso senza che ricorra una delle eccezioni.

  • art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen.

    "L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1."

    Regola le modalità di notifica dell'invito all'interrogatorio e consente al giudice di procedere in caso di mancata comparizione o di irreperibilità, purché le ricerche siano ritenute esaurienti; la Corte ha ritenuto il giudice procedente autorizzato ad agire secondo questa disposizione quando le ricerche siano effettivamente complete.

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Disciplina le regole di deducibilità e preclusione delle nullità: la Corte ha richiamato che la nullità a regime intermedio può essere sanata se non eccepita nel primo momento utile in cui la parte è assistita, con conseguente perdita dell'azione di nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua le nullità che incidono sulla partecipazione dell'interessato e sul diritto di difesa; la mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo rientra in tale categoria e quindi assume natura di nullità a regime intermedio.

  • art. 183, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede la rinuncia tacita alla contestazione di vizi processuali: la Corte ha ritenuto che il silenzio del difensore presente possa comportare la "accettazione degli effetti dell'atto" e la conseguente sanatoria della nullità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: con il rigetto del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione dell'interrogatorio di garanzia, quando obbligatoria, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178 c.p.p.; tuttavia tale nullità può essere sanata se non eccepita tempestivamente.
  • Il primo "momento utile" per dedurre la nullità è, di regola, l'interrogatorio postumo effettuato in presenza del difensore: se allora non si eccepisce, la nullità si considera sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
  • In alternativa, quando l'interrogatorio non è stato possibile perché il giudice ha dichiarato l'irreperibilità, il difensore effettivamente presente in quella fase deve contestare subito l'esaurientezza delle ricerche; il mancato rilievo da parte del difensore è considerato rinuncia/accettazione.
  • Esiste giurisprudenza non univoca (e pronunce di Sezioni Unite) che talvolta ammette la deduzione della nullità per la prima volta in sede di riesame; tuttavia la tendenza consolidata richiede comunque che la parte sollevi l'eccezione al primo momento in cui è concretamente assistita.
  • Prassi difensiva raccomandata: verificare immediatamente gli atti relativi alle "vane ricerche", sollevare eccezione sull'insufficienza delle ricerche in udienza o nell'interrogatorio postumo, e, se necessario, proporre tempestivamente richiesta di riesame per non perdere la possibilità di far valere la nullità.
  • Il giudice può legittimamente procedere alla misura se le ricerche per rintracciare l'indagato sono realmente esaurienti e correttamente documentate; la contestazione difensiva deve quindi concentrarsi sia sulla procedura di notifica sia sull'effettiva esaurienza delle ricerche.

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