Ordinanza n. 75/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 206/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento: quanto al ricorso principale - dell’ordinanza n. 154 del 4 ottobre 2023, con la quale il Responsabile dell’11° Settore “Antiabusivismo Edilizio” del Comune di Misterbianco ha disposto l’acquisizione al patrimonio del Comune degli immobili di proprietà dei ricorrenti; quanto ai motivi aggiunti - del provvedimento del 15 aprile 2025, con il quale il Comune di Misterbianco ha ritenuto i ricorrenti non legittimati alla presentazione di un’istanza ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria edilizia di un immobile sito in Misterbianco via Madonna degli Ammalati n. 146;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda di sospensione dell’ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio e del successivo provvedimento sull’istanza di sanatoria edilizia
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio avente a oggetto, in particolare, l’ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio del Comune di immobili di loro proprietà e il successivo provvedimento con cui il Comune li aveva ritenuti non legittimati a presentare un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del giudizio cautelare d’appello hanno depositato una rinuncia rituale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione cautelare in ragione della fissazione dell’udienza pubblica di merito davanti al TAR per il 6 maggio 2026.
La decisione
Il CGARS ha dato atto della rinuncia all’appello cautelare e ha dichiarato estinto il relativo giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l’estinzione, poiché gli appellanti avevano dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione cautelare, anche alla luce della prossima trattazione del merito davanti al TAR. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il provvedimento lo richiama quale base processuale dell’impugnazione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di estinzione del giudizio quando ricorrono i relativi presupposti processuali; è applicato dal giudice in conseguenza della rinuncia all’appello cautelare.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e gli effetti estintivi della rinuncia rituale; il CGARS lo applica alla rinuncia all’appello cautelare sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
È la disposizione richiamata con riferimento all’istanza di sanatoria edilizia sulla quale il Comune aveva negato la legittimazione dei ricorrenti; non è oggetto di decisione nel merito in questa fase.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello cautelare, se rituale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio cautelare d’appello ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
- La fissazione dell’udienza pubblica di merito nel giudizio di primo grado può fondare la dichiarazione del venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda cautelare d’appello, purché la rinuncia sia formalmente rituale.
- In caso di estinzione del giudizio cautelare d’appello per rinuncia, le spese della relativa fase processuale possono essere compensate ove sussistano giuste ragioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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