Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6469/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202600666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza dell’8 aprile 2025, diretta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale e chiesto che fosse ordinata l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il rilevante numero di istanze pendenti. Ha precisato che l’amministrazione deve esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero complesso di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, assegnandogli ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce il quadro europeo di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali e impone una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite nello Stato membro d’origine.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative appropriate e proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha modificato la denominazione del Ministero dell’Istruzione in Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando il termine previsto dalla disciplina speciale per concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera è decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente, accertabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per provvedere più ampio di quello ordinario quando ciò sia giustificato dalla particolare complessità dell’attività amministrativa e dall’elevato numero di istanze pendenti, purché resti fermo l’obbligo di adottare una decisione espressa.
  • La valutazione di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea deve considerare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
  • L’amministrazione competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze sostanziali, può prescrivere soltanto misure compensative appropriate e proporzionate.
  • In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per concludere il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.