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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario prestazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in appello, dell'assegno sociale richiesto da una persona fisica. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda ritenendo che la richiedente non avesse diritto alla prestazione perché, in sede di separazione personale dal coniuge, aveva rinunciato al mantenimento e non aveva provato di essersi attivata per ottenere la modifica delle condizioni di separazione; da ciò il giudice di merito aveva desunto l'insussistenza di un reale stato di bisogno. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, sostenendo che la rinuncia, anche implicita, all'assegno di mantenimento non può fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi di sostentamento né imporre una prova ulteriore, rispetto alla dimostrazione dell'assenza o insufficienza dei redditi, per ottenere l'assegno sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, l'unico requisito rilevante è lo stato di bisogno effettivo, desumibile oggettivamente dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti entro i limiti di legge. Non rileva, invece, la mancata richiesta di assegno di mantenimento o divorzile all'ex coniuge, né tale omissione può essere equiparata alla mancanza dello stato di bisogno o a un bisogno "colpevole". Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995

    il diritto alla prestazione presuppone solo uno stato di bisogno effettivo, da accertarsi in base all'assenza o insufficienza dei redditi entro il limite legale; non è richiesta la prova di un bisogno incolpevole né rileva la mancata richiesta di mantenimento all'ex coniuge.

Massime di principio

  • Per l'assegno sociale, il requisito sostanziale è esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, che va verificato in base a dati oggettivi reddituali e non sulla base di valutazioni di meritevolezza della condotta del richiedente.
  • La mancata richiesta di assegno di mantenimento o divorzile all'ex coniuge non integra, di per sé, una presunzione di autosufficienza economica né esclude il diritto all'assegno sociale.
  • Il giudice di merito non può subordinare il riconoscimento dell'assegno sociale alla previa attivazione del richiedente per modificare le condizioni economiche della separazione, se tale onere non è previsto dalla norma.
  • Lo stato di bisogno rilevante ai fini della prestazione assistenziale non deve essere anche 'incolpevole': la legge tutela la condizione oggettiva di insufficienza economica, non la condotta del soggetto che vi si trovi.

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