Cassazione Civile, Ordinanza n. 41905/2021 del 29/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore ipotecario, il debitore esecutato propose opposizione all'esecuzione anche nei confronti dell'agente della riscossione intervenuto per crediti iscritti a ruolo, sostenendo l'inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo, la prescrizione dei crediti per omessa notifica delle cartelle o per mancanza di atti interruttivi, nonché la mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti necessari (estratti di ruolo, relate e avvisi di ricevimento delle notifiche). Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione per i crediti tributari, il difetto di competenza funzionale per i crediti previdenziali e, comunque, l'inammissibilità dell'opposizione; la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 615 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non proponibili con opposizione all'esecuzione le doglianze sui crediti dell'agente della riscossione, richiamando il divieto dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 e la necessità di impugnare gli atti presupposti per i crediti ordinari; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta mancata produzione documentale da parte dell'agente della riscossione; 3) ulteriore nullità per omessa pronuncia sulla domanda concernente il difetto del diritto di agire in executivis, per asserita inesistenza/invalidità/inefficacia del titolo, mancata notificazione del titolo e del precetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che la notificazione del ricorso all'agente della riscossione era viziata ma il vizio era sanato dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione, pur in assenza dei requisiti del controricorso. Nel merito, però, ha ritenuto il ricorso carente dei requisiti di autosufficienza e specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c.: il ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto della sentenza impugnata, dei motivi di primo grado e di appello; aveva formulato doglianze generiche e cumulative; aveva confuso profili di opposizione all'esecuzione con possibili profili di opposizione agli atti esecutivi; soprattutto, non aveva specificato la natura dei crediti fatti valere, la decorrenza e maturazione dell'eventuale prescrizione, né gli elementi utili a stabilire se la censura fosse devolvibile al giudice ordinario o al giudice tributario. La Corte ha anche osservato che una mera allegazione di prescrizione non basta a fondare l'ammissibilità dell'opposizione, specie quando i crediti dell'agente della riscossione hanno natura eterogenea. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore dell'intimato costituito, perché il suo atto non era qualificabile come controricorso. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
viene richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione; la Corte osserva che le doglianze del ricorrente non risultano specificamente e correttamente inquadrate in tale rimedio, anche alla luce della natura eterogenea dei crediti azionati.
art. 617 c.p.c.
è evocato in relazione a profili che, per come prospettati, sembrerebbero piuttosto attinenti all'opposizione agli atti esecutivi che non all'opposizione all'esecuzione.
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
è menzionato dal ricorrente; la Corte rileva che il tema del divieto di opposizione va valutato in rapporto alla concreta natura del credito azionato e alla corretta qualificazione del mezzo di tutela.
art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro per le censure di omessa pronuncia; la Corte ritiene tuttavia che non vi sia una vera omissione, poiché le doglianze erano consequenziali all'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione.
art. 366 c.p.c.
la Corte fonda l'inammissibilità del ricorso sulla violazione dei requisiti di contenuto-forma e di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
viene richiamato per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non rispetta il principio di autosufficienza e non consente di comprendere, dal solo testo dell'impugnazione, il contenuto essenziale degli atti e delle decisioni rilevanti.
- Chi deduce l'erronea declaratoria di inammissibilità di un'opposizione all'esecuzione deve specificare con precisione la natura dei crediti azionati, il momento di maturazione dell'eventuale prescrizione e il corretto riparto di giurisdizione o di rimedi impugnatori, perché una contestazione generica non è scrutinabile.
- La mera allegazione dell'inesistenza del titolo esecutivo o della prescrizione del credito non è sufficiente se non è accompagnata da una chiara indicazione degli elementi fattuali e temporali necessari a verificarne la fondatezza.
- Quando le censure investono, in realtà, la regolarità di notifiche o atti presupposti, occorre qualificare correttamente il rimedio processuale, distinguendo l'opposizione all'esecuzione dall'opposizione agli atti esecutivi.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice non esamina domande o questioni che risultano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità o improponibilità del mezzo azionato.
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