Sentenza del 17/02/2020 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef -Studi di settore - Valenza - Presunzioni semplici - Integrazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IRPEF basato sugli studi di settore. La questione verte sulla valenza probatoria degli studi di settore come presunzioni semplici e sulla necessità che tali presunzioni vengano integrate con le risultanze del contraddittorio obbligatorio instaurato con il contribuente; in sede contenziosa l'Ufficio deve dimostrare che lo studio di settore adottato sia stato effettivamente adattato alla specifica realtà economica e al periodo di imposta considerato.
La decisione
La sentenza ha affermato che gli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici e, pertanto, non possono costituire prova piena se non integrate e corroborate da ulteriori elementi emersi nel contraddittorio obbligatorio. In sede di giudizio l'Ufficio deve dimostrare che lo studio è stato "calato" nella specifica situazione economica del contribuente e riferito al periodo d'imposta oggetto di verifica; in mancanza di tale integrazione/prova l'accertamento fondato solo sullo studio di settore non è sufficiente e può essere disatteso/annullato.
Norme richiamate
art. 62-bis, d.l. n. 331/1993
art. 62-bis, d.l. n. 331/1993
La norma disciplina l'utilizzo degli studi di settore; la giurisprudenza interpreta che tali studi costituiscono presunzioni semplici la cui efficacia probatoria richiede integrazione con gli esiti del contraddittorio e verifica circa l'applicabilità allo specifico contribuente e periodo d'imposta
Massime di principio
- Gli studi di settore sono presunzioni semplici: non bastano da soli a fondare un accertamento definitivo se non sono supportati da ulteriori elementi probatori.
- Prima di confermare in sede giudiziale un accertamento basato su studi di settore, l'Ufficio deve dimostrare di aver adeguatamente "calato" lo studio nella realtà economica del contribuente e nel periodo d'imposta rilevante.
- Le risultanze del contraddittorio obbligatorio con il contribuente devono essere prese in considerazione e integrate nella motivazione dell'atto di accertamento; omissioni in tal senso indeboliscono la prova dell'Amministrazione.
- In contenzioso il giudice valuta se l'Ufficio abbia fornito elementi concreti e specifici che collegano lo studio di settore alla situazione del contribuente; in assenza di tale collegamento l'accertamento può essere annullato o ridimensionato.
- Per il contribuente è utile documentare dettagliatamente le ragioni della non applicabilità o delle anomalie rispetto allo studio di settore durante il contraddittorio e conservare ogni elemento probatorio che mostri la specificità della propria attività.
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